Mancato versamento del prezzo non integra il reato di turbativa d’asta (Cass. pen. Sez. VI n. 37950 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario provvisorio di una vendita senza incanto, dopo l’aggiudicazione provvisoria, non integra il mezzo fraudolento richiesto dall’art. 353 cod. pen. per la configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti. La condotta resta un inadempimento civilistico, disciplinato dagli artt. 570 ss. cod. proc. civ. e sanzionato con la perdita della cauzione a titolo di multa e con l’obbligo di pagamento della differenza di prezzo. La reiterazione di due condotte di aggiudicazione provvisoria non seguita dal versamento del prezzo, di per sé consentite dalla procedura esecutiva, non può essere qualificata come artificio o inganno idoneo ad alterare la gara, pena l’introduzione di un limite non previsto dalla legge. Il reato è a forma vincolata e richiede che l’evento sia cagionato con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di turbata libertà degli incanti in concorso con la coniuge. All’imputato si contestava di avere turbato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, la vendita senza incanto di un immobile disposta nell’ambito di una procedura esecutiva.
Secondo l’accusa, l’uomo si era aggiudicato in via provvisoria l’immobile in due vendite, versando le relative cauzioni, e aveva poi omesso di versare il prezzo stabilito, determinando la fissazione di una nuova vendita con base d’asta ridotta. La Corte di appello aveva ravvisato nel comportamento reiterato manovre dilatorie funzionali a scongiurare la definitiva perdita del bene. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha esaminato il primo motivo, che ha giudicato fondato e assorbente. La vendita senza incanto è disciplinata dagli artt. 570-574 cod. proc. civ. L’offerente deve corredare l’offerta di una cauzione a garanzia della serietà della stessa. Se non si aggiudica il bene, la cauzione gli viene restituita; se diviene aggiudicatario, viene imputata al prezzo.
L’ipotesi di mancato versamento del prezzo dopo l’aggiudicazione provvisoria è disciplinata dall’art. 574, ultimo comma, cod. proc. civ., che rinvia all’art. 587 cod. proc. civ. Il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone un nuovo incanto. Se il prezzo ricavato, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza. La Corte ha richiamato Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 28461 del 12.10.2023, secondo cui la perdita della cauzione consegue in via automatica, senza discrezionalità del giudice.
Il codice di procedura civile, dunque, disciplina il mancato versamento del prezzo come atto produttivo di conseguenze patrimoniali sfavorevoli. L’art. 353, comma 1, cod. pen. punisce chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private. Si tratta di reato di pericolo a forma vincolata: non qualunque comportamento perturbatore è idoneo a integrarlo.
Nel caso concreto, l’imputato ha offerto 140.000 euro nella prima vendita e 97.000 euro nella seconda, versando le cauzioni e non pagando poi il prezzo; la nuova gara si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva a un terzo per 74.000 euro. La Corte ha ritenuto errata la conclusione dei giudici di merito. Il mancato perfezionamento della vendita può dipendere da cause diverse, compresa la sopravvenuta impossibilità di pagare: l’ordinamento lo considera evenienza possibile e ordinaria, a cui riconnette conseguenze economiche sfavorevoli.
La stessa legge non preclude all’aggiudicatario provvisorio di partecipare al nuovo incanto né prevede un limite massimo di aggiudicazioni provvisorie non seguite dall’aggiudicazione definitiva. Non vi è quindi ragione per considerare la reiterazione di atti non penalmente illeciti come mezzo fraudolento, né è consentito all’interprete introdurre tale limite. La condotta non integra la fattispecie dell’art. 353 cod. pen. e va ricondotta all’ipotesi civilistica del mancato versamento del prezzo. La sentenza è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.