Riduzione di un sesto e continuazione con reati-satellite giudicati ante novella (Cass. pen. Sez. I n. 30447 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena, previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per il condannato con rito abbreviato che non proponga impugnazione, è subordinato a una condizione processuale unitaria, costituita dall’irrevocabilità della sentenza di primo grado per mancata impugnazione. In presenza del vincolo della continuazione tra reati giudicati in procedimenti distinti, tale condizione va verificata separatamente per ciascun reato, con la conseguenza che la diminuente non può estendersi ai reati-satellite giudicati in altro processo e divenuti irrevocabili prima dell’entrata in vigore della novella. L’effetto premiale presuppone la coesistenza della norma di favore e del presupposto processuale, non essendo sufficiente che i reati unificati siano stati tutti giudicati con rito abbreviato.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, con rito abbreviato, alla pena di venti anni di reclusione per due reati, previo riconoscimento della continuazione con i reati giudicati in un diverso procedimento, definito con sentenza irrevocabile nel 2012. Divenuta irrevocabile la sentenza più recente per mancata impugnazione, il giudice dell’esecuzione aveva rideterminato la pena applicando l’ulteriore riduzione di un sesto, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma solo sulla frazione di pena relativa ai due reati oggetto di quel giudizio.

La difesa proponeva opposizione, chiedendo di estendere il beneficio anche ai reati-satellite giudicati nel procedimento anteriore. Il giudice dell’opposizione rigettava, valorizzando la natura eccezionale della norma e la mancanza di una disciplina che ne estenda gli effetti a reati giudicati prima dell’entrata in vigore della novella e per i quali era stata proposta impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede la riduzione di un sesto quando né l’imputato né il difensore abbiano proposto impugnazione contro la sentenza di condanna. Il presupposto è individuato nell’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata impugnazione, e la ratio è deflattiva: favorire la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado, evitando l’ingresso nella fase delle impugnazioni.

Il Collegio richiama le prime conformi decisioni di legittimità, secondo cui è solo la radicale mancanza dell’impugnazione a integrare il presupposto del beneficio, non potendosi assimilare la rinuncia all’impugnazione già proposta. Il premio remunera la mancata instaurazione del giudizio di impugnazione, non esiti accelerati di un giudizio già avviato.

Sul piano del diritto intertemporale, la Corte conferma l’orientamento secondo cui la condizione processuale, soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della novella, pur se pronunciate antecedentemente. Esclude la violazione del principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene, e richiama la giurisprudenza costituzionale e convenzionale sul punto.

Il passaggio decisivo attiene al rapporto tra continuazione e meccanismo premiale. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 35852 del 22.02.2018, secondo cui l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri con rito abbreviato comporta che solo nei confronti di questi ultimi si applichi la riduzione di un terzo. La diminuente è legata a una scelta processuale operata entro limiti temporali fissati dal codice, e la considerazione unitaria del reato continuato rileva solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge.

Ne deriva il rigetto del ricorso. Sebbene tutti i reati unificati fossero stati giudicati con rito abbreviato nei due procedimenti, solo quelli oggetto della sentenza più recente presentano i requisiti per il beneficio: l’imputato non ha proposto impugnazione e la sentenza è divenuta irrevocabile dopo l’entrata in vigore della novella. La tesi difensiva, che attribuisce alla continuazione un effetto omologante di situazioni processuali diverse, è inammissibile sul piano sistematico, perché eluderebbe l’effetto deflattivo e violerebbe i principi di eguaglianza e responsabilità penale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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