Manifestazioni di interesse e variante al PSC (TAR Emilia-Romagna n. 1546 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della manifestazione di interesse presentata ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 24/2017, finalizzata alla eventuale variante al PSC mediante accordo operativo ex art. 38 della l.r. n. 24/2017, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Il privato che impugni il diniego ha l’onere di contestare specificamente i rilievi tecnici posti a fondamento della decisione, non potendo limitarsi ad affermare la maggiore qualità della propria proposta. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è ravvisabile solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto e di irragionevole diversità del trattamento, con prova rigorosa a carico dell’interessato. Il giudice amministrativo, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari ove ritenga il ricorso infondato nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un terreno ricompreso nel comparto AR01 sub-02 del territorio comunale, area a destinazione “standard” di oltre 53.000 mq. Il Comune aveva approvato, con delibera di G.C. n. 81/2019, lo schema di avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 24/2017, indicando criteri di priorità, requisiti e limiti di valutazione.

La ricorrente presentò una proposta finalizzata allo stralcio della propria proprietà dal comparto e all’edificazione dell’area mediante accordo operativo. Il Consiglio Comunale, con la delibera impugnata, qualificò la proposta “non accoglibile”, recependo i rilievi della relazione istruttoria: mancato calcolo delle superfici accessorie, usi non dichiarati, assenza di indicazioni su urbanizzazioni, standard e contributi alla città pubblica, carenza di opere di compensazione e mitigazione. Il ricorso ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei presupposti e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari in forza del principio di economia dei mezzi processuali, che consente di privilegiare la ragione “più liquida”. Sul primo motivo, il TAR ha rilevato che la delibera richiama puntualmente la relazione tecnica e le carenze della proposta: nessuna contestazione specifica è stata articolata dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare il miglioramento ambientale e di riqualificazione offerto dall’intervento.

Tale prospettazione non dimostra l’erroneità o l’irragionevolezza della valutazione amministrativa. La censura è quindi infondata, poiché il giudizio espresso dall’Amministrazione attiene al merito delle scelte urbanistiche e non è sindacabile se non per vizi di legittimità.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il motivo è stato dichiarato infondato oltre che inammissibile. Il vizio richiede prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto; nel caso concreto le manifestazioni si riferivano ad ambiti differenti e la prova non è stata fornita. Soprattutto, è venuto meno l’interesse alla censura, poiché il Comune non ha concluso alcun accordo con gli altri proprietari, che insieme alla ricorrente hanno presentato nel giugno 2025 una proposta di accordo di programma per l’intero comparto ai sensi degli artt. 59 e 60 della l.r. n. 24/2017.

Il Collegio ha infine ribadito la corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ritenendo non rilevanti gli argomenti non espressamente esaminati. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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