Ordine di demolizione atto dovuto esclude avviso ex art 7 (Cons. Stato n. 2783 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto dovuto e vincolato: l’amministrazione non deve motivare sul concreto interesse pubblico, già definito dal legislatore nel dovere di ripristino della legalità urbanistica. Il mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 degrada a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nel processo amministrativo non esiste un diritto al rinvio della trattazione: la relativa istanza è rimessa alla valutazione del giudice, che bilancia esigenze difensive e ragionevole durata, e richiede i presupposti eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. Il mero decorso del tempo dall’abuso non incide sulla legittimità dell’esercizio del potere repressivo.

Il Fatto

La controversia riguarda la demolizione di manufatti realizzati senza permesso di costruire su un terreno in proprietà indivisa. Il Comune di Cavallino, ritenendo le opere abusive, ne aveva dapprima ordinato la demolizione; quel provvedimento è stato annullato dal giudice amministrativo per incompetenza, sul rilievo che la procedura di modifica territoriale non aveva trasferito l’area, che restava nel Comune di Lizzanello.

Il Dirigente dell’U.T.C. di Lizzanello ha quindi ingiunto alla parte ricorrente, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di un fabbricato per civile abitazione, di un rustico, di una tettoia e di un muro di delimitazione. Il TAR Puglia, sezione terza di Lecce, ha respinto il ricorso. L’appellante ha dedotto l’omessa pronuncia sull’istanza di rinvio in attesa dell’adozione del PUG, la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e la compatibilità delle opere con lo strumento urbanistico in itinere.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo profilo, la Sezione esclude che ricorresse una situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., unica condizione che può giustificare il differimento. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 9760 del 2025 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 3079 del 2024, si afferma che nell’ordinamento non esiste un diritto al rinvio fuori dai casi tassativi dei termini a difesa: le parti possono solo illustrare le ragioni del differimento, la cui valutazione resta riservata al giudice. L’eccezionalità non si desume dalla mera eventualità che un futuro provvedimento urbanistico faccia venir meno l’interesse, trattandosi di circostanza incerta e di atto sopravvenuto autonomamente impugnabile. I numerosi rinvii già ottenuti dal 2019 al 2024, anziché fondare ulteriori differimenti, imponevano una rapida decisione.

Sul secondo profilo, la Corte conferma che l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato (Cons. Stato, Sez. III, n. 1268 del 2026; Cons. Stato, Sez. VII, n. 3168 del 2025). Il mancato avviso ex art. 7 legge n. 241/1990 non assume rilievo quando è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso: la censura di mancata partecipazione è respinta e l’omissione degrada a irregolarità non invalidante ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Quanto alla pendenza del procedimento di ridefinizione dei confini tra i Comuni, la doglianza è manifestamente infondata. L’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non richiede motivazione specifica sull’interesse pubblico, essendo sufficiente la descrizione delle opere e l’individuazione delle violazioni (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6301 del 2025). Il mero decorso del tempo non incide sulla legittimità del potere repressivo, esercitabile anche tardivamente (Cons. Stato, Sez. II, n. 9688 del 2025). Nessuna norma impone di investire l’organo politico, soluzione contraria alla doverosità della repressione.

Infine, la compatibilità con il DPP al PUG adottato è irrilevante: le disposizioni richiamate contemplano conservazione e riuso del patrimonio esistente, non edificazione ex novo; e anche un’area edificabile non consente di costruire senza titolo. L’eventuale conformità avrebbe potuto fondare una domanda di sanatoria, non l’illegittimità dell’ordine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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