Premio di rinvenimento anche per la scoperta digitale del bene culturale (C.G.A.R.S. n. 532 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il premio di rinvenimento previsto dagli artt. 90, 91, 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004 spetta anche al privato che individui un bene archeologico su una piattaforma di aste online e ne consenta, con una segnalazione tempestiva, documentata e causalmente efficiente, il recupero da parte dello Stato. Il rinvenimento è fatto a doppio stadio, conoscitivo e attuativo: negare rilievo alla fase cognitiva svuota la funzione incentivante della norma. Il premio ha natura incentivante e collaborativa, non risarcitoria né corrispettiva, e prescinde dal possesso materiale del bene. La sua determinazione resta affidata alla discrezionalità amministrativa, nel limite massimo del venticinque per cento del valore, con possibilità di riduzione in ragione dell’apporto meramente informativo.
Il Fatto
Nel giugno 2009 un privato, appassionato di archeologia e allora presidente di una sede locale di un’associazione di tutela del patrimonio storico, notava su una piattaforma di aste online un reperto ceramico descritto come lekanis centuripina, risalente al II secolo a.C., posto in vendita da una casa d’aste estera. Riteneva il bene verosimilmente esportato in modo illecito e il 16 giugno 2009 inviava una segnalazione al Nucleo di Palermo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, con immagini e indicazioni sulla provenienza.
Seguiva l’asta e l’acquisto da parte di un collezionista estero; il 5 dicembre 2012 il bene veniva restituito alla Soprintendenza di Enna e acquisito al demanio culturale. Nel 2017 il privato chiedeva il premio di rinvenimento. Nel 2019 la Soprintendenza e l’Assessorato regionale negavano il premio, sostenendo che mancasse un rinvenimento materiale e che il bene fosse stato recuperato all’estero grazie all’attività dell’autorità giudiziaria. Il TAR Catania accoglieva il ricorso; le amministrazioni proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del premio e ne individua la ratio nell’art. 9 della Costituzione: il patrimonio culturale appartiene alla collettività e la sua emersione è condizione della memoria storica pubblica. Il premio assume perciò natura incentivante, quale riconoscimento della condotta spontanea di collaborazione, senza che occorra il possesso fisico del bene. La pretesa è qualificata come interesse legittimo, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2959/1992, con determinazione affidata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione (Cons. Stato n. 920/2024; Cass. n. 11796/2005).
Quanto alla scoperta fortuita, la Corte la rilegge nel contesto digitale: il rinvenimento non avviene nel sottosuolo ma nell’ambiente virtuale di un mercato online, dove il bene è esposto alla pubblica vendita. L’incontro è casuale, imprevisto e non programmato. Negare la qualifica di rinvenimento a chi individua il bene nella rete significa tradire la funzione della norma e ignorare che il patrimonio si difende anche con la vigilanza consapevole del cittadino digitale.
Il contributo del privato è valutato come causalmente decisivo: egli ha documentato l’esistenza del bene con approfondimento critico, confronti iconografici e interlocuzione con le autorità. La condotta è personale e spontanea, estranea a vincoli di servizio o a incarichi istituzionali, e si colloca nella logica della sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. La Corte distingue lo scopritore fortuito dal soggetto che opera in forza di concessione o incarico (Cass. SS.UU. n. 5353/2011; Cons. Stato n. 5091/2006).
Il rilievo sulla tardività della denuncia rispetto al termine di ventiquattro ore è respinto: dagli atti risulta la tempestiva interlocuzione con il Nucleo, che si attivò immediatamente. Quanto al recupero all’estero, la Corte richiama l’art. 75, secondo comma, del Codice, che conserva la qualifica di bene culturale anche dopo l’uscita dal territorio nazionale.
Il dispositivo respinge l’appello. Il premio è dovuto, ma la sua misura resta subordinata alla procedura dell’art. 93, entro il limite massimo di un quarto del valore del bene e in misura eventualmente inferiore, parametrata all’incidenza della segnalazione sul recupero.
Nota della Redazione
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