Minimale contributivo: la Cassazione conferma il vincolo al contratto collettivo comparativamente più rappresentativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16689 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione minima imponibile ai fini previdenziali è determinata dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il minimale contributivo previsto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989 non è derogabile dal datore di lavoro mediante l’applicazione di un contratto collettivo sottoscritto da sigle non comparativamente più rappresentative. L’obbligo contributivo permane sui superminimi: qualora il datore di lavoro continui ad erogare la retribuzione goduta in precedenza attraverso un superminimo, è tenuto ad assoggettare a contribuzione anche tale importo. La riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000 presuppone, in via indefettibile, il previo pagamento della contribuzione dovuta.
Il Fatto
La società impugnava dinanzi al Tribunale l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento di contributi e sanzioni, per complessivi Euro 13.189,08, in relazione a periodi lavorativi dal novembre 2014. L’accertamento muoveva dall’applicazione, da parte della società, del CCNL SNA, ritenuto meno favorevole rispetto al contratto collettivo ANAPA, individuato come stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative. Dagli accertamenti risultava che la società, pur applicando i nuovi e inferiori minimi tabellari, aveva mantenuto il trattamento retributivo precedente mediante l’erogazione di un superminimo, sul quale però non era stata versata la contribuzione. Tale omissione integrava, secondo l’Istituto, un’ipotesi di evasione contributiva.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo corretta l’individuazione del CCNL ANAPA quale parametro per il minimale contributivo e valorizzando l’inadempimento contributivo relativo al superminimo. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, censuravano la sentenza d’appello per non aver riconosciuto al CCNL SNA la natura di contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. La Corte ritiene che tali censure non superino il vaglio di ammissibilità.
Il Collegio richiama il proprio precedente costituito dall’ordinanza n. 32666 del 2025, resa in una controversia sovrapponibile, ove è stato evidenziato come le critiche sul contratto collettivo applicabile non siano decisive. Nel caso di specie, infatti, il giudice d’appello ha accertato che la società ha adempiuto all’obbligo retributivo riconoscendo ai lavoratori la retribuzione “dovuta”, sia pure sotto forma di superminimo, sul quale però non è stata versata la contribuzione.
La Corte osserva che l’accertamento in fatto della valenza retributiva, e non risarcitoria, del superminimo e del mancato pagamento della contribuzione su tali somme non è oggetto di censure circostanziate. Il decisum, che si fonda anche su tale elemento, non risulta quindi inficiato dalle mere critiche sulla individuazione del contratto collettivo idoneo a fungere da parametro per la determinazione del minimale. La società non avvalora, neppure in memoria, la diversità delle fattispecie scrutinate rispetto al precedente richiamato.
Anche il quarto motivo, concernente l’erronea applicazione dei superminimi regolarmente sottoposti a contribuzione, è inammissibile. La ricorrente muove dall’assunto apodittico che l’adempimento dell’obbligo contributivo fosse incontroverso, ma nessun riscontro con la specificità richiesta dal codice di rito offre il ricorso.
Il quinto motivo è invece infondato. La Corte ribadisce che l’attenuazione del carico sanzionatorio postula una situazione di incertezza interpretativa di particolare rilevanza sulla normativa di riferimento, ovvero condizioni di crisi o di riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica: condizioni non ricorrenti nel caso in esame, ove l’inadempimento è scaturito da errori di altra natura, come accertato nella sentenza impugnata. La decisione d’appello è comunque conforme a diritto laddove afferma che la riduzione delle sanzioni presuppone l’integrale pagamento della contribuzione controversa, principio ribadito dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 12155 del 2026.
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Nota della Redazione
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