Sostituzione del provvedimento e improcedibilità del ricorso; natura reale dell’ordine (TAR Lazio n. 8909 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il giudizio amministrativo quando il provvedimento impugnato venga sostituito, in pendenza di ricorso, da un atto sopravvenuto non meramente confermativo né elusivo, che modifichi la situazione di diritto e di fatto in senso favorevole o non, togliendo al ricorrente ogni interesse alla decisione sulla legittimità dell’atto originario. L’ordine di demolizione ha natura reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante, mentre il decorso del tempo non è idoneo a configurare un legittimo affidamento tutelabile. La valutazione delle condizioni per la c.d. fiscalizzazione dell’abuso non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione, dovendo collocarsi nella fase esecutiva.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un immobile, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di opere abusive, unitamente all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio (A.R.S.I.A.L.), proprietaria di altri immobili interessati dagli stessi abusi. Il gravame è stato affidato a quattro motivi, con i quali si deducevano vizi di motivazione e istruttoria, la violazione dell’art. 828 c.c. in relazione a un’asserita usucapione, e l’applicabilità della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001.
Nelle more del giudizio, su richiesta di autotutela dell’A.R.S.I.A.L., il Comune ha emesso una nuova ordinanza, la n. 112/2024, con cui ha annullato il precedente provvedimento, confermandone tuttavia molti contenuti ma ampliando i soggetti destinatari dell’ordine demolitorio. Il ricorso è stato trattenuto in decisione con avviso alle parti circa un possibile profilo di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza sopravvenuta non è meramente confermativa della prima: oltre a richiamare per la prima volta l’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001, è stata emessa nei confronti di destinatari non coincidenti, essendo stato esteso l’ordine di demolizione anche alle opere realizzate su aree di proprietà dell’Agenzia. Da ciò discende che l’eventuale annullamento del provvedimento originario non determinerebbe il venir meno della nuova ordinanza, non impugnata dalle ricorrenti.
In applicazione del principio per cui va dichiarata l’improcedibilità ogni qualvolta la sostituzione dell’atto impugnato modifichi la situazione giuridica in modo da privare il ricorrente di ogni interesse alla decisione (come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4316 del 2022), il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Il Collegio ha comunque esaminato nel merito le censure, ritenendole infondate.
Quanto al primo motivo, l’ordine di demolizione ha natura reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, n. 19555 del 2024), mentre il tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi non genera alcun affidamento legittimo tutelabile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 729 del 2024).
In relazione al secondo motivo, anche a voler ipotizzare l’avvenuta usucapione di alcune aree, questione rimessa al giudice ordinario, le ricorrenti sarebbero comunque tenute all’ottemperanza, vuoi come proprietarie vuoi come responsabili degli abusi. Quanto al terzo e al quarto motivo, le ricorrenti non hanno allegato le ragioni della non operatività dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (che sanziona anche gli interventi in totale difformità o con variazioni essenziali, come definite dall’art. 32), essendosi limitate a invocare genericamente gli artt. 33 e 34 ai fini della fiscalizzazione. Tale valutazione, peraltro, non condiziona la legittimità dell’ordine demolitorio, potendo essere dedotta solo in fase esecutiva (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II s., n. 7480 del 2024).
Nota della Redazione
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