Revoca della ricevitoria lotto e decadenza automatica dalla rivendita tabacchi (TAR Piemonte n. 746 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricevitorie del gioco del lotto, il ritardato versamento dei proventi riscossi integra una violazione abituale della gestione quando superi la soglia dei dieci versamenti tardivi nel biennio, senza che i malfunzionamenti dell’istituto bancario, la contiguità temporale delle infrazioni o lo scarso disvalore possano escludere la revoca. Il ricevitore assume la qualifica di agente contabile e risponde dei beni monetari salvo la sola forza maggiore. La revoca della concessione della ricevitoria determina, quale effetto conseguenziale, la decadenza dalla rivendita di tabacchi, restando integrata la perdita delle condizioni soggettive del titolo per la rimozione da altre mansioni inerenti ai rapporti con l’amministrazione dei monopoli.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una rivendita di tabacchi con annessa ricevitoria per il gioco del lotto, ha impugnato le determinazioni con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha revocato la concessione della ricevitoria e la licenza della rivendita, disponendo l’incameramento del deposito cauzionale. I provvedimenti si fondano sui ritardi nel versamento dei proventi del gioco del lotto e, per quanto riguarda la rivendita, sull’effetto conseguenziale della revoca della concessione.
Dopo le controdeduzioni presentate dal ricorrente, l’amministrazione ha revocato la concessione della ricevitoria e, in un procedimento distinto, ha adottato la revoca della licenza di vendita dei tabacchi. Il ricorso, notificato e depositato il 5 agosto 2025, ha ottenuto la tutela cautelare limitatamente alla sola rivendita di tabacchi, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4379 del 5 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina. L’art. 24 del d.P.R. n. 303/1990 impone al raccoglitore di versare il saldo entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, mentre l’art. 30 del medesimo testo disciplina il versamento al concessionario. L’art. 2 del contratto di concessione prevede la sanzione amministrativa e gli interessi per il versamento oltre il termine, e l’art. 38 conferma la natura di agente contabile del ricevitore.
Sul versante della revoca, l’art. 6 della legge n. 85/1990 estende alla concessione del lotto le disposizioni della legge n. 1293/1957 e del d.P.R. n. 1074/1958, con conseguente applicabilità dell’art. 34 della legge n. 1293/1957. Il punto 9 di tale norma configura la violazione abituale quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, ne sia commessa un’altra nei sei mesi successivi.
Le circolari AAMS hanno individuato due ipotesi di violazione abituale: più di dieci versamenti tardivi nel periodo considerato, ovvero quattro versamenti tardivi con ritardi rilevanti e di importo pari o superiore alla media settimanale. Nel caso concreto il ricorrente ha effettuato 17 tardivi versamenti tra l’11 aprile 2023 e l’1 aprile 2025, per un importo complessivo di 71.117,32 euro. Anche aderendo all’impostazione più garantista, le violazioni resterebbero dodici, comunque superiori alla soglia dei dieci.
Il Collegio esclude la forza maggiore: i problemi dell’istituto bancario non sono imputabili all’amministrazione, estranea ai rapporti di conto intrattenuti dai ricevitori. Sul punto richiama il principio secondo cui il ricevitore è tenuto a verificare personalmente il buon fine dell’accredito e a impartire adeguate istruzioni alla banca. Priva di pregio è anche la tesi della violazione unica: la contiguità temporale rileva solo per i ritardi consecutivi antecedenti alla prima contestazione, evenienza non ricorrente. Nessuna lesione del contraddittorio, poiché la motivazione non richiede l’analitica confutazione delle controdeduzioni.
Quanto alla rivendita di tabacchi, il Collegio non condivide l’orientamento che esclude l’automatismo tra le due vicende. Il potere deriva direttamente dall’art. 6, punto 9, della legge n. 1293/1957, che prevede la decadenza per chi sia stato rimosso da altre mansioni inerenti ai rapporti con l’amministrazione dei monopoli, categoria in cui rientra la gestione della ricevitoria. La decadenza della rivendita si pone quindi come atto conseguenziale rispetto alla revoca della concessione, per il venir meno dell’elemento fiduciario. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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