Quietanza liberatoria e rimborso costi non maturati nell’estinzione anticipata del finanziamento (ABF Collegio di Bari n. 2340 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria sottoscritta dal consumatore ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori solo se contiene un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, con indicazione dell’ammontare e della causale dei costi cui si rinuncia. In assenza di tali elementi, difetta il presupposto che il cliente abbia avuto esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere. Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo il criterio della proporzionalità lineare per i costi recurring e della curva degli interessi per i costi up front, con esclusione della rimborsabilità degli oneri erariali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 20/11/2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31/01/2024. Rivoltosi all’Arbitro, chiedeva il riconoscimento di € 4.511,87 a titolo di quota non maturata delle commissioni di intermediazione, delle commissioni di distribuzione e degli oneri erariali, oltre alle commissioni per anticipata estinzione, agli interessi legali e alle spese legali.

L’intermediario si opponeva eccependo in via preliminare la sottoscrizione di una quietanza liberatoria con cui il ricorrente avrebbe confermato di aver ricevuto il rimborso delle voci ripetibili e rinunciato a ulteriori importi. Nel merito, sosteneva la chiara indicazione in contratto dei costi, la congruità del rimborso e il carattere up front delle commissioni di distribuzione, chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione sulla quietanza liberatoria. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827/17, si afferma che l’efficacia liberatoria è subordinata a un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia e all’espressa volontà di abdicare alla pretesa delle restanti somme. Le quietanze possono qualificarsi come rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o dopo l’estinzione, momento in cui diviene attuale il diritto alle restituzioni. Nel caso concreto, il modulo prestampato non individuava i costi oggetto di rinuncia né quantificava i relativi importi, cosicché l’eccezione è respinta.

Nel merito, il Collegio rileva che il contratto è anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b.. Richiamato il proprio orientamento, si precisa che in assenza di chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring l’intero importo di ciascuna voce va considerato, che i costi recurring si rimborsano in misura proporzionale ratione temporis e che l’intermediario è tenuto al rimborso di tutte le voci, incluso il premio assicurativo.

Il Collegio richiama poi la sentenza CGUE “Lexitor” dell’11.9.2019 e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Dopo la rimodulazione operata con la decisione n. 21676/2021, è intervenuta la Corte costituzionale con la decisione n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». I Collegi territoriali hanno quindi dato continuità all’orientamento del 2019, condividendo la non retrocedibilità degli oneri erariali, quadro confermato dal d.l. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023.

Applicando tali criteri, il Collegio accerta la natura recurring delle commissioni dell’intermediario finanziario e la natura up front delle commissioni di distribuzione, riconoscendo al ricorrente € 464,00 al netto delle restituzioni già operate. Quanto alla commissione di estinzione anticipata, richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 e la decisione n. 11679/21, il Collegio rileva che l’importo rimborsato in anticipo supera la soglia di € 10.000,00 e che l’indennizzo è stato calcolato in misura inferiore all’1% del debito residuo; il ricorrente non ha contestato la quantificazione né dimostrato l’assenza di giustificazione oggettiva. La domanda sul punto è quindi respinta, come quella per le spese legali, stante il carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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