Medici specializzandi, equipollenza da provare in concreto (Cass. civ. Sez. III n. 32162 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennizzo riconosciuto al medico specializzando per la mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla remunerazione del periodo di formazione presuppone che il corso frequentato sia incluso negli elenchi allegati alle direttive ovvero che ne sia dimostrata l’equipollenza a una specializzazione ivi contemplata. L’inclusione o l’equipollenza costituisce fatto costitutivo della domanda, che l’attore deve specificamente allegare e, occorrendo, provare, e che il giudice deve verificare anche d’ufficio. La sola denominazione del corso non basta: l’equipollenza va accertata in concreto, comparando materie, orari ed esercitazioni pratiche. Il successivo inserimento del corso in decreti ministeriali adottati dopo il d.lgs. n. 257 del 1991 è privo di rilievo retroattivo, poiché il mancato ampliamento delle specializzazioni equipollenti costituiva facoltà, non obbligo, degli Stati membri.
Il Fatto
Un medico convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano di garantire un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi. Espose di aver frequentato, negli anni accademici 1988/1989-1992/1993, la scuola di specializzazione quinquennale in “Chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso” senza percepire alcuna retribuzione.
Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione delle amministrazioni, ritenendo la specializzazione riconducibile alla categoria comunitaria di “Chirurgia generale”. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un’eccezione di inammissibilità per tardività della notifica telematica del ricorso, asseritamente effettuata oltre le ore 21 dell’ultimo giorno utile. L’eccezione è manifestamente infondata: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 75 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva che la notifica con ricevuta generata dopo le ore 21 si perfezionasse, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo. La pronuncia, di tipo manipolativo sostitutivo, non ha espunto la norma ma le ha attribuito un diverso contenuto precettivo.
La Corte rileva che la disciplina, come risultante dalla sentenza costituzionale, è confluita nei commi secondo e terzo dell’art. 147 cod. proc. civ., con effetto dal 28 febbraio 2023, ed era applicabile ratione temporis nella specie quale norma speciale rispetto al previgente art. 147 cod. proc. civ. nel caso di notifica a mezzo p.e.c. La ricevuta di avvenuta consegna documenta il perfezionamento per il destinatario alle ore 21,49 del 19 dicembre 2022, con accettazione anteriore per il mittente.
Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte richiama il principio, già affermato, secondo cui l’inclusione del corso negli elenchi allegati alle direttive, o la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri, è fatto costitutivo del diritto all’indennizzo. L’attore deve allegare le ragioni concrete della coincidenza de facto con una specializzazione elencata, indicando materie, orari ed esercitazioni. La Corte d’appello ha invece fondato l’equipollenza sulla mera similitudine lessicale, senza alcuna verifica fattuale, incorrendo in un vizio di sussunzione.
Nessun rilievo assume l’equivalenza dichiarata dal d.m. 30 gennaio 1998, successivo all’immatricolazione: i decreti ministeriali intervenuti dopo il d.lgs. n. 257 del 1991 non si applicano retroattivamente e sono dettati ad altri fini. Il mancato ampliamento delle specializzazioni equipollenti era facoltà degli Stati membri, non obbligo. L’equipollenza in questione è stata già negata in cinquantadue casi identici. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la domanda rigettata nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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