Notifica a mezzo PEC: perfezionamento al momento della ricevuta di accettazione (Cass. civ. Sez. I n. 5823/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo posta elettronica certificata, anche nel regime previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, l’art. 147 c.p.c. va interpretato nel senso che, per il notificante, non opera il limite orario delle ore 21, potendo egli procedere alla notifica sino alle ore 23.59.59, fermo restando il perfezionamento della notifica per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo. La notifica si intende perfezionata per il notificante nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 3, della l. n. 53/1994 e dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 68/2005.
Il Fatto
Il Comune di San Marco d’Alunzio ha proposto appello avverso una sentenza del Tribunale di Patti, notificando l’atto a mezzo PEC il giorno 15 ottobre 2013, alle ore 23.52.06, ultimo giorno utile. La Corte d’Appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello, ritenendolo tardivo. Pur escludendo l’applicabilità dell’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 (introdotto successivamente), la Corte territoriale ha ritenuto applicabile anche alle notifiche telematiche l’art. 147 c.p.c., concludendo che la notifica, eseguita dopo le ore 21, si perfezionava alle ore 7 del giorno successivo, oltre il termine. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi e il ricorso incidentale. Ha innanzitutto richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevedeva che la notifica telematica eseguita dopo le ore 21 si perfezionasse per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della ricevuta di accettazione.
La Corte ha quindi rilevato che la Corte d’Appello, pur non applicando direttamente la norma dichiarata incostituzionale, aveva costruito sull’art. 147 c.p.c. una disciplina sostanzialmente coincidente con quella, violando i principi desumibili dalla pronuncia della Consulta. Ha affermato che l’art. 147 c.p.c., anche nel regime anteriore alla riforma del 2022, non poteva essere interpretato come impositivo del limite orario delle ore 21 per il notificante, potendo questi procedere alla notifica sino alle ore 23.59.59 dell’ultimo giorno utile.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 11380/2024, n. 32091/2023), secondo cui l’unico momento rilevante per la tempestività della notifica telematica per il notificante è quello di generazione della ricevuta di accettazione (RAC), non quello di spedizione né quello di ricevuta di avvenuta consegna. Ha quindi censurato la decisione impugnata per aver omesso di verificare se, entro le 23.59.59, il messaggio PEC avesse ottenuto la generazione della RAC, e ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione per un nuovo esame della tempestività del gravame.
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Nota della Redazione
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