Improcedibilità del ricorso per mancato deposito dei messaggi PEC nativi e attività pericolosa del distributore di energia (Cass. civ. Sez. 3 n. 11496 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 1, c.p.c. quando il depositante non produce le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica in formato nativo digitale (.eml o .msg). Tale onere non può ritenersi assolto dalla mancata contestazione della controparte o dalla proposizione del controricorso, atteso che la verifica della tempestività dell’impugnazione attiene all’ordine pubblico processuale e non è sanabile per raggiungimento dello scopo. L’attività di distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., con la conseguenza che grava sull’esercente una presunzione di responsabilità, superabile solo tramite la prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il Fatto

La società, gestrice di un centro di diagnostica per immagini, aveva convenuto in giudizio il distributore di energia elettrica per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle proprie apparecchiature (risonanza magnetica, mammografo e altri macchinari) a causa di asserite oscillazioni della tensione di rete, verificatesi dopo una richiesta di aumento di potenza per alimentare le nuove strumentazioni. Il Tribunale, qualificata l’attività come pericolosa ex art. 2050 c.c., aveva accolto la domanda, condannando la società al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, rigettando il gravame del distributore, il quale aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a seguito della scissione societaria tra attività di distribuzione e vendita e aveva contestato l’accertamento del nesso causale compiuto dai giudici di merito. Avverso tale sentenza, il distributore ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rilevato d’ufficio la sussistenza di una causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 1, c.p.c. Il deposito del ricorso era avvenuto, infatti, in assenza delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica nei formati nativi digitali (.eml o .msg), documenti indispensabili per fornire la prova legale del perfezionamento della notifica. Secondo la Corte, tale vizio non può essere sanato dalla mancata contestazione della controparte, né dalla presentazione del controricorso, né dal riconoscimento dell’avvenuta ricezione. La verifica della tempestività dell’impugnazione è sottratta alla disponibilità delle parti e attiene all’ordine pubblico processuale; pertanto, l’assenza della prova tecnica in formato nativo impedisce di controllare l’identità tra l’atto depositato e quello ricevuto, rendendo il ricorso irrimediabilmente carente dei requisiti minimi per l’esame del merito.

Con statuizione espressa ad abundantiam, la Corte ha comunque esaminato i motivi di ricorso, reputandoli inammissibili o infondati. In particolare, ha affermato che il primo motivo, concernente il difetto di legittimazione passiva del distributore per effetto della scissione societaria, è inammissibile, poiché la censura si infrange contro l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno rinvenuto la prova di un regolare contratto di utenza stipulato con l’allora società distributrice. La responsabilità del distributore, inoltre, è stata correttamente individuata non solo sul titolo contrattuale, ma anche sulla sua posizione di gestore tecnico ed esclusivo della rete, titolare del governo dei rischi connessi al trasporto dell’energia, rendendo irrilevante la scissione societaria.

Quanto alla qualificazione dell’attività, la Corte ha ribadito che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ricondurre l’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica nel novero delle attività pericolose ex art. 2050 c.c., con conseguente presunzione di responsabilità a carico dell’esercente. Ha ritenuto, quindi, infondate le censure relative alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo tale vizio configurabile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disatteso prove legali. Ha altresì dichiarato inammissibile il motivo incentrato sull’omesso esame di fatti decisivi, sussistendo una doppia conforme di merito che preclude la deduzione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e non essendo stata indicata l’omissione di un “fatto storico” nel senso rigoroso definito dalle Sezioni Unite.

La Corte ha, infine, dichiarato l’improcedibilità del ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 4.500,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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