Rifiuto dell’alcoltest e insindacabilità del doppio conforme in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 22399 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada si perfeziona indipendentemente dal preventivo avviso al conducente delle conseguenze penali del rifiuto e della facoltà di farsi assistere da un difensore. La presenza del difensore è funzionale a garantire il rispetto dei diritti della persona nel compimento dell’atto non ripetibile, sicché nessun obbligo di avviso sussiste quando il conducente rifiuti l’alcoltest. In sede di legittimità, la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili quando sorrette da motivazione congrua; le sentenze di primo grado e di appello, in caso di doppia conforme, formano un tutto organico e inscindibile. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione del disvalore oggettivo della condotta accertata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21.10.2025, ha confermato la condanna di primo grado.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla norma incriminatrice; travisamento della prova decisiva; insussistenza di un rifiuto inequivoco, consapevole e definitivo; errata valutazione della prova tecnica sul tasso alcolemico; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La questione centrale attiene alla configurabilità del rifiuto in assenza di avviso e ai limiti del sindacato di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla premessa che, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico e inscindibile, una sola entità logico-giuridica alla quale fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente. Il principio, ricondotto alla giurisprudenza pacifica di legittimità, consente di valutare unitariamente l’apparato argomentativo delle due decisioni.
Il primo motivo è giudicato manifestamente infondato. La norma incriminatrice non richiede, per il suo perfezionamento, il preventivo avviso al conducente delle conseguenze penali cui si espone. In caso di rifiuto, per consolidato orientamento di legittimità, non è necessaria la somministrazione dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Quanto al secondo e al quarto motivo, la Corte rileva che le doglianze difensive, dietro l’apparente prospettazione di vizi di legittimità, tendono a sostenere un’alternativa ricostruzione della vicenda, già oggetto di attenta e puntuale disamina da parte del giudice di merito. I motivi non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione esclusiva del giudice di merito.
Le determinazioni di merito sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. La sentenza impugnata ha descritto in modo particolareggiato la condotta del ricorrente, che si è rifiutato più volte di sottoporsi all’accertamento, ha posto in evidenza la ritualità del comportamento dei verbalizzanti e ha rimarcato l’irrilevanza del consenso tardivo prestato dall’imputato e degli esiti degli accertamenti effettuati privatamente.
La Corte ribadisce che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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