Motivazione per relationem e pena prossima al minimo (Cass. pen. Sez. IV n. 27658 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è ammessa quando faccia riferimento a un legittimo atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua, il giudice dia dimostrazione di averne preso cognizione sostanziale e l’atto di riferimento sia conosciuto o almeno ostensibile all’interessato. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura prossima al minimo, essendo sufficiente che il giudicante dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da sufficiente motivazione. Le questioni non devolute al giudice di legittimità non rientrano tra i motivi assorbiti e al giudice del rinvio è precluso il loro esame.

Il Fatto

Con sentenza del 23 maggio 2014 il Tribunale di Taranto aveva dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di omicidio colposo plurimo, condannandolo alla pena di cui al dispositivo. La pronuncia è stata confermata, per quanto di interesse, dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza del 19 ottobre 2021, in esito al primo giudizio di rinvio.

Su ricorso dell’imputato, con sentenza del 15 dicembre 2022 la Terza Sezione di questa Corte annullava la decisione limitatamente agli omicidi colposi per i quali i reati erano estinti per prescrizione, rinviando alla Corte d’appello per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio, con sentenza del 2 ottobre 2025, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio della motivazione sulla determinazione della pena e sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Preliminarmente richiama il principio delle Sezioni Unite n. 17 del 2000, secondo cui la motivazione per relationem è ammessa a tre condizioni: riferimento a un legittimo atto del procedimento con motivazione congrua rispetto al provvedimento di destinazione; dimostrazione che il giudice ha preso cognizione sostanziale delle ragioni del provvedimento richiamato e le ha meditate; conoscibilità dell’atto di riferimento da parte dell’interessato.

Sul primo motivo, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha richiamato gli indici di cui all’art. 133 cod. pen. con riferimento alla gravità dei plurimi fatti accertati, e ha determinato la pena base in anni uno, aumentata fino ad anni uno e mesi sei ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 589 cod. pen., nella misura di mesi due per ciascun omicidio. Facendo buon governo del principio, il giudice del rinvio ha giustificato, sia pure sinteticamente, il modesto scostamento dal minimo edittale, ritenuto congruo.

La Corte ribadisce che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura prossima al minimo. È sufficiente che il giudicante richiami criteri di adeguatezza ed equità, nei quali sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., come confermano i precedenti citati, tra cui Sez. 3 n. 29968 del 2019 e Sez. 2 n. 36104 del 2017.

Quanto al secondo profilo, le Sezioni Unite n. 10713 del 2010 hanno chiarito che il giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità se non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e se è sorretto da sufficiente motivazione. Anche qui il giudice del rinvio ha dimostrato di aver valutato gli elementi dell’art. 133 cod. pen., ritenendo l’equivalenza la soluzione più idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena.

Infine, sul terzo profilo, la Corte rileva che l’applicazione degli aumenti dell’ultimo comma dell’art. 589 cod. pen. non fu oggetto di motivo nel secondo ricorso deciso con la sentenza del 15 dicembre 2022. Le questioni non devolute al giudice di legittimità non rientrano tra i motivi assorbiti, con conseguente preclusione del loro esame in sede di rinvio, secondo quanto affermato da Sez. 5 n. 42329 del 2022 e Sez. 3 n. 27120 del 2015. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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