Mero ritiro dell’autorizzazione commerciale inefficace e carenza dell’interesse ad impugnare (TAR Molise n. 241 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di una nuova autorizzazione all’esercizio del commercio su un immobile già oggetto di precedente licenza, divenuta inefficace per sopravvenuta perdita della disponibilità dei locali, integra un atto implicito di mero ritiro della licenza originaria. L’atto di mero ritiro non costituisce espressione di autotutela decisoria e non è soggetto al regime degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990: non richiede la verifica di un interesse pubblico concreto e attuale, non impone la valutazione dell’affidamento dei terzi e non presuppone il previo avviso di avvio del procedimento. Ne consegue che il titolare della licenza ritirata, avendo già perduto la disponibilità giuridica e materiale del compendio immobiliare, difetta in modo originario di legittimazione e di interesse all’impugnazione della nuova autorizzazione, non potendo ritrarre alcuna utilità pratica dal suo annullamento.
Il Fatto
Una società cooperativa aveva ottenuto nel 1982 dal Comune la concessione del diritto di superficie su un’area destinata alla realizzazione di un mercato, con successiva autorizzazione commerciale risalente al 1984. Sul compendio venne poi edificato un centro commerciale, oggetto di un precedente contenzioso definito con la riforma in appello della sentenza di primo grado.
Nel 2015 la proprietà superficiaria, con il fabbricato, fu pignorata e quindi trasferita all’attuale controinteressata con decreto del giudice dell’esecuzione. Le opposizioni della cooperativa furono respinte e il decreto divenne definitivo. Nel 2021 il Comune ha rilasciato alla nuova titolare l’autorizzazione al commercio in media struttura di vendita sul medesimo immobile. Contro tale provvedimento la cooperativa ha proposto ricorso, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto originario delle condizioni dell’azione, eccepito da entrambe le parti resistenti. La ricorrente assumeva che la propria licenza del 1984 fosse ancora efficace e che il Comune non potesse rilasciare una nuova autorizzazione senza previa revoca o annullamento d’ufficio. L’impostazione non è condivisa.
Il Tribunale rileva che la cooperativa, già prima del provvedimento impugnato, aveva perduto la disponibilità dei locali e non si era mai attivata per una traslazione della licenza su altra struttura. L’autorizzazione originaria era quindi da tempo superata e inefficace. Il rilascio della nuova autorizzazione alla controinteressata, legittima titolare della proprietà superficiaria per effetto del decreto di trasferimento, ha ridisegnato l’assetto dei presupposti e ha implicitamente ritirato la licenza precedente.
La qualificazione dell’atto implicito è il nucleo argomentativo. Poiché interviene su un provvedimento già improduttivo di effetti, la determinazione va ricondotta al paradigma del mero ritiro, non all’autotutela decisoria. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, ove il mero ritiro è definito come il provvedimento di secondo grado che non elimina un effetto giuridico mai prodotto, ma pone fine a una situazione di apparenza e di divergenza tra dimensione giuridica e materiale. Si tratta di un atto vincolato, che non esige motivazione sull’interesse pubblico né il previo avviso di procedimento.
Il Tribunale esclude poi ogni residuo legame della ricorrente con l’immobile. Le contestazioni sulla pignorabilità del diritto di superficie e sulla pretesa valenza pubblicistica dell’attività ripropongono tesi già disattese dal giudice civile con statuizioni coperte da giudicato. La stessa destinazione pubblicistica dell’area è smentita dalle convergenti decisioni del precedente contenzioso, che avevano qualificato la struttura come centro commerciale privato.
Da qui la duplice conclusione: la ricorrente non riveste una posizione differenziata e qualificata rispetto all’autorizzazione impugnata e non può ritrarre alcuna utilità dal suo annullamento. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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