Il giudicato di annullamento travolge l’ordinanza di demolizione a base del diniego (TAR Calabria n. 1428 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che inibisce l’esercizio dell’attività commerciale e revoca la SCIA di agibilità fondandosi esclusivamente sull’esistenza di un’ordinanza di demolizione è viziato da travisamento ed erronea individuazione dei presupposti di fatto quando tale ordinanza sia già stata annullata con sentenza passata in giudicato. L’annullamento del diniego opposto all’istanza di sanatoria per violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990 travolge anche l’ordinanza di demolizione, poiché l’esistenza dell’abuso edilizio ne costituisce presupposto logico-giuridico. Fino alla definizione del procedimento di sanatoria non può dirsi accertato il carattere abusivo dei manufatti. L’ordinanza cautelare collegiale, basata su cognizione sommaria e destinata ad essere assorbita dalla decisione di merito, non può fondare il riesercizio del potere.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di un’area in comodato su cui erano stati realizzati corpi di fabbrica in legno e manufatti pertinenziali, avevano presentato istanza di accertamento di conformità delle opere. Il Comune aveva respinto la sanatoria e adottato un’ordinanza di demolizione, oltre a inibire l’attività commerciale avviata con SCIA. Avverso tali atti i ricorrenti avevano proposto ricorso, accolto dalla Seconda Sezione del Tribunale con sentenza non appellata, che aveva annullato il diniego e, con esso, l’ordinanza di demolizione.

Su istanza di parte il Comune ha poi emesso ulteriori determine con cui ha inibito l’attività, revocato la SCIA di agibilità e annullato le pratiche in sanatoria, tutte fondate sul richiamo alla perdurante vigenza dell’ordinanza di demolizione. Da qui il nuovo ricorso, con cui si deduce la carenza di potere e il difetto di motivazione per contraddittorietà e travisamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il secondo motivo, incentrato sul difetto motivazionale e sull’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e travisamento. Le determine impugnate poggiano tutte su un unico elemento motivazionale: l’esistenza e la perdurante vigenza dell’ordinanza di demolizione, resa esecutiva a seguito di sopralluogo.

Il Tribunale ricostruisce il perimetro dell’obbligo di motivazione ex art. 3 legge n. 241 del 1990, che impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Ammette la motivazione per relationem, ma richiama il comma 3, che onera l’amministrazione di indicare e rendere disponibile l’atto richiamato.

Nel caso concreto la motivazione si esaurisce nel rinvio all’ordinanza di demolizione, considerata esistente, vigente ed efficace. Tale presupposto è però smentito dal giudicato formatosi sulla sentenza della Seconda Sezione, non appellata. Quel provvedimento ha annullato il rigetto dell’istanza di sanatoria per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e ha esteso gli effetti caducatori all’ordinanza di demolizione, quale presupposto logico-giuridico.

Il Collegio sottolinea come l’annullamento del diniego comporti che il procedimento di sanatoria non sia ancora concluso e che, sino alla sua definizione, non possa dirsi accertato il carattere abusivo dei manufatti, che potrebbero essere sanati. Ne deriva il travisamento dei presupposti addotto dall’amministrazione.

Quanto all’ordinanza cautelare collegiale emessa in corso di causa, il Tribunale ne esclude la valenza dirimente: essa si basa su cognizione sommaria ed è destinata ad essere assorbita dalla decisione di merito. Gli effetti caducatori sono circoscritti ai soli atti aventi effettivo contenuto provvedimentale, con esclusione di quelli meramente strumentali o endoprocedimentali. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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