Inammissibile il ricorso in Cassazione per motivi generici e reiterativi (Cass. pen. Sez. 7 n. 758 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che non svolga alcun effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello, quando questa risulti ampia, argomentata e priva di aporie o manifeste illogicità. È altresì inammissibile, perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte e puntualmente disattese nel giudizio di merito, il ricorso che riproponga l’istanza di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., senza confrontarsi con le ragioni del diniego.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 05/06/2025, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di riciclaggio, di cui all’art. 648 cod. pen., in relazione alla detenzione di un’autovettura di provenienza illecita. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, chiedendo la riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all’art. 712 cod. pen. (incauto acquisto). Con il secondo e il terzo motivo ha invece lamentato la mancata applicazione dell’attenuante speciale del riciclaggio e delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, in sede di esame preliminare, ha ritenuto il primo motivo di ricorso generico ed aspecifico. Il ricorrente, infatti, non aveva operato alcun effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva ricostruito la condotta sulla base di elementi obiettivi, ritenuti integrativi dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto di riciclaggio, evidenziando la consapevolezza dell’imputato circa la provenienza illecita del veicolo. Tale ricostruzione è stata valutata come del tutto priva di aporie e di manifesta illogicità, e quindi in “evidente incompatibilità logico-giuridica” con la richiesta riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen..

In relazione al secondo e al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato la non consentibilità, in quanto i motivi si configuravano come meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese. Sul punto, la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta esente da vizi logici e giuridicamente corretta. In particolare, è stata esclusa l’ipotesi attenuata del riciclaggio in ragione della gravità del reato presupposto, che rendeva la pena applicabile superiore al limite edittale richiesto dalla circostanza; mentre le attenuanti generiche sono state negate per la gravità del fatto e per i precedenti specifici a carico del ricorrente.

Sulla base di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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