Ingiuria militare e tentata violenza sessuale non precluse al giudice ordinario (Cass. pen. Sez. I n. 38195 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il proscioglimento pronunciato dal giudice militare per il reato di ingiuria militare non preclude la celebrazione del processo dinanzi al giudice ordinario per il concorrente reato di tentata violenza sessuale, trattandosi di autonome fattispecie che non danno luogo a bis in idem. La sentenza che si limiti a statuire sulla procedibilità del solo illecito militare, senza pronunciarsi in dispositivo sulla giurisdizione, non invade la sfera del giudice ordinario né produce statuizioni suscettibili di passare in cosa giudicata. Il ricorso del pubblico ministero che miri alla sola affermazione di un principio di diritto da valere per il futuro, senza conseguire un risultato praticamente favorevole, è inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

Un militare era stato assolto dal Tribunale militare per difetto dell’elemento soggettivo dal reato di ingiuria ad inferiore di cui all’art. 196 cod. pen. mil. pace. Adito su impugnazione del Procuratore militare, la Corte militare di appello, dopo aver riqualificato il fatto nell’art. 226 cod. pen. mil. pace, dichiarava non doversi procedere per mancanza della richiesta di procedimento del comandante del corpo.

Il Procuratore Generale militare ricorreva per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come tentata violenza sessuale e che solo il giudice ordinario fosse legittimato a pronunciarsi. Il ricorso investiva anche il passaggio motivazionale con cui i giudici militari avevano escluso gli elementi della fattispecie ex art. 609-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il punto di partenza è la constatazione che il provvedimento impugnato non si pronuncia in dispositivo sulla giurisdizione del giudice ordinario: i giudici militari si sono limitati a valutare la procedibilità di un fatto che hanno comunque ritenuto sussistente, senza invadere ambiti loro preclusi.

La Corte richiama il principio per cui il delitto di violenza sessuale, posto in essere da un militare in servizio verso un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare ex art. 196 c.p.m.p., giacché lede, oltre alla libertà sessuale, anche l’onore e la dignità della vittima (Sez. 3, n. 13733 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275175). Ne deriva che la pronuncia sull’illecito militare non impedisce il procedimento per il reato di competenza del giudice ordinario.

Quanto alla dedotta configurabilità della tentata violenza sessuale, il passaggio motivazionale non si traduce in alcuna formula dispositiva e costituisce argomento di mero dissenso, non idoneo ad aggredire una statuizione. L’efficacia preclusiva della sentenza di proscioglimento irrevocabile emessa da giudice carente di giurisdizione, osserva la Corte, è riconosciuta solo quando il giudice carente sia quello ordinario rispetto al reato militare e non nel caso inverso (Sez. 1, n. 27635 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 253328). Le statuizioni sul solo illecito militare non incideranno quindi sulle eventuali fattispecie comuni.

Il ricorso non contesta la giurisdizione militare sulla concorrente ipotesi elevata dal pubblico ministero militare. Esso si limita a censurare la qualificazione del fatto come illecito militare anziché come reato comune, prefigurando così una violazione di legge svincolata dagli effetti delle statuizioni.

Su questo punto la Corte applica l’orientamento consolidato: quando il pubblico ministero ricorre per ottenere l’esatta applicazione della legge, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. sussiste solo se l’impugnazione può conseguire un risultato non meramente teorico ma praticamente favorevole, restando irrilevante l’affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare in futuro (Sez. 3, n. 13081 del 10/01/2024, Rv. 286145; Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Rv. 285026; Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, Rv. 268191).

Nel caso concreto l’interesse non può ravvisarsi nell’esigenza di rimuovere una statuizione che non impedisce affatto di procedere per il reato comune dinanzi al giudice ordinario. L’eventuale affermazione dei presupposti per procedere per l’illecito contro la libertà sessuale non è dunque né concreta né attuale. Segue la dichiarazione di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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