Misure alternative e collegamenti mafiosi: la mancata collaborazione preclude l’affidamento (Cass. pen. Sez. I n. 34977 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudizio di meritevolezza dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà non si esaurisce nell’accertamento della sussistenza di una ipotesi di collaborazione impossibile o inutile. La concessione dei benefici presuppone la verifica della cessazione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e dell’assenza del pericolo del loro ripristino. A tali fini il giudice di merito può valorizzare elementi oggettivi, tra cui il legame con soggetti inseriti nel sodalizio, in particolare quando concorrano la mancata ammissione dei fatti e il difetto di condotte riparatorie.
Il Fatto
Un soggetto, detenuto in esecuzione di una condanna per concorso in estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso, propone istanza al Tribunale di sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà. L’istanza viene rigettata.
Il condannato ricorre per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975 n. 354, in relazione all’art. 3 comma 2 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. Sostiene l’insussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, la risalenza dei propri precedenti e la veridicità delle offerte lavorative. Aggiunge che la proclamazione di innocenza e la gravità del reato non sono decisive, che l’accertamento dei fatti rende impossibile ogni ulteriore collaborazione e che ha partecipato attivamente al trattamento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra ammissibilità dell’istanza e accertamento dei presupposti sostanziali del beneficio. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto configurabile l’ipotesi della collaborazione impossibile o inutile, ma aveva ugualmente disatteso le richieste difensive in ragione dei collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino.
Secondo la Corte, la decisione impugnata è sorretta da una struttura argomentativa solida e congruente, priva di contraddittorietà. I radicati rapporti con la criminalità organizzata risultano evidenziati attraverso elementi di natura oggettiva, tra cui il legame familiare con un soggetto inserito nel sodalizio. Collima con tale dato la presenza di appartenenti alla criminalità organizzata nelle società che offrono occupazione al condannato.
Il provvedimento reiettivo trae ulteriore alimento dalla mancata ammissione di responsabilità e dall’assenza di risarcimento del danno. La sentenza in esecuzione aveva dato atto della particolare caratura criminale del soggetto nell’ambito dell’attività estorsiva. Tali elementi non risultano efficacemente contrastati dalle prospettazioni del ricorso.
Quanto alla semilibertà, il giudice di merito ha valorizzato la pericolosità sociale del condannato, desunta dalla condotta criminosa e dalla persistente professione di innocenza. Le asserzioni difensive non sono idonee a disarticolare la saldezza dell’ordinanza impugnata. Il ricorso è pertanto infondato.
Segue ex lege il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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