Specificità dei motivi di appello e divieto di sindacato sulla manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. II n. 39404 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di requisiti dei motivi di appello, l’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150, codifica il requisito della specificità c.d. estrinseca: per ogni richiesta devono essere enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti cui si riferisce l’impugnazione. Non integra causa di inammissibilità la mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado, poiché l’appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza. Il giudice di appello non può estendere il sindacato di ammissibilità alla manifesta infondatezza dei motivi, non prevista dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., e non può quindi ricorrere alla procedura dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. in presenza di motivi specifici, ancorché infondati.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con ordinanza emessa con procedura de plano, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore dell’imputata, condannata in primo grado per il delitto di rapina, ai sensi degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per genericità e aspecificità dei motivi.

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà. La ricorrente osserva che nell’atto di appello era stata chiesta, con argomenti specifici, la derubricazione della rapina in furto e il riconoscimento dell’ipotesi tentata, essendo la condotta consistita in meri divincolamenti alla presa degli operanti e non essendo mai stata persa di vista dal personale di vigilanza. La questione giunge davanti alla Corte di cassazione per verificare la correttezza della declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., applicabile al giudizio in quanto introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022. La norma stabilisce che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato.

La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01, che ha distinto l’aspecificità intrinseca, riguardante vizi patologici dell’impugnazione, dall’aspecificità estrinseca, ravvisabile quando non risultino enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Le Sezioni Unite hanno però operato due precisazioni: la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, poiché l’appello comporta la rivisitazione integrale del punto di sentenza; e il sindacato sull’ammissibilità non può ricomprendere la manifesta infondatezza dei motivi, non menzionata dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

La Corte richiama altresì Sez. IV n. 36154 del 12 settembre 2024, Tonti, Rv. 287295-01, che ha ribadito la codificazione del requisito della specificità estrinseca, coerente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello, e le pronunce Sez. IV n. 36533 del 15 settembre 2021, Rv. 281978-01 e Sez. III n. 12727 del 21 febbraio 2019, Jallow, Rv. 275841-01.

Nel caso concreto, la Corte territoriale, pur richiamando i principi di legittimità, non ne ha operato una corretta esegesi. Nel ritenere che l’imputata si fosse limitata alla mera riproposizione di argomentazioni già esaminate dal giudice di primo grado, non ha valutato il tenore effettivo dell’atto di gravame. Con i due motivi di appello la difesa aveva eccepito l’errata qualificazione giuridica del fatto, formulando argomenti in fatto e in diritto volti alla derubricazione della rapina in furto e al riconoscimento del reato in forma tentata. La Corte territoriale non si è confrontata con tale sollecitazione, limitandosi a escludere il tentativo sulla base della completa fuoriuscita della merce dal controllo dei sorveglianti. Del tutto silente risulta, poi, la motivazione sulla figura del concorrente, indicato nel capo di imputazione come complice.

Pertanto i motivi, soprattutto con riguardo al secondo, non appaiono aspecifici e meritavano compiuta valutazione in sede di appello nel contraddittorio delle parti. L’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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