Obbligo dichiarativo del debitore esecutato e perimetro della speciale prescrizione (Cass. pen. Sez. 6 n. 12001 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. In tema di espropriazione forzata, il debitore esecutato non può sottrarsi unilateralmente all’obbligo dichiarativo di cui all’art. 492 cod. proc. civ., assumendo che i beni non siano utilmente pignorabili, salvo che la non utilità sia di piana evidenza; la valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell’invito rivoltogli dall’organo procedente è rimessa al giudice dell’esecuzione. La declaratoria di prescrizione è più favorevole rispetto alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, che presuppone comunque l’accertamento del fatto e produce effetti negativi per l’autore.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 388, comma 8, cod. pen., per aver dichiarato falsamente, nell’ambito di una procedura di pignoramento mobiliare, di non possedere altri beni utilmente pignorabili oltre a quelli già individuati. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna, confermando la condanna alla pena di mesi due di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell’art. 388 cod. pen., la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e l’ intervenuta prescrizione del reato, non dichiarata dalla Corte di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo concernente il mancato rilievo della causa estintiva della prescrizione. Richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 12602 del 2016, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, la Corte ha applicato la disciplina di cui alla legge n. 251/2005, più favorevole, vigente ratione temporis. Il fatto si era consumato il 17 dicembre 2015 e il termine prescrizionale massimo, pari a sette anni e sei mesi per effetto degli atti interruttivi, era decorso il 17 giugno 2023, prima della pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte ha pertanto dichiarato la prescrizione, non emergendo elementi per una più favorevole pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha inoltre esaminato i motivi di ricorso ai soli fini delle statuizioni civili, ex art. 578 cod. proc. pen., ritenendoli complessivamente infondati. In particolare, ha disatteso la tesi difensiva secondo cui, in caso di pignoramento mobiliare, l’esecutato non sarebbe tenuto a dichiarare i beni immobili o i depositi bancari, in quanto “inservienti”. La Corte ha chiarito che la norma di cui all’art. 492 cod. proc. civ. non opera distinzioni tra tipologie di beni e che l’obbligo dichiarativo è funzionale alla tutela del creditore procedente, trattandosi di un reato di pericolo. Il debitore non può, pertanto, sottrarsi unilateralmente all’obbligo, contestando la sussistenza dei presupposti dell’invito, potendo semmai far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Quanto al motivo concernente la particolare tenuità del fatto, la Corte ne ha rilevato l’astratta fondatezza per l’apparente motivazione del diniego, ma lo ha ritenuto assorbito dalla declaratoria di prescrizione. Ha sottolineato come il proscioglimento per prescrizione sia più favorevole all’imputato rispetto alla non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la quale presuppone l’accertamento del fatto e comporta, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, l’obbligo per il giudice di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria della parte civile. Gli ulteriori motivi, relativi alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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