Discrezionalità del magistrato di sorveglianza e istanza del condannato per misure alternative (Cass. pen. Sez. VII n. 10698 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato e l’idoneità del beneficio a facilitarne il reinserimento sociale. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su istanza di un condannato in stato di libertà, non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, nè di acquisire la relazione UEPE, qualora le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta. Il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare. Il giudice di merito aveva fondato il diniego sulle numerose pendenze a carico dell’istante per fatti commessi sino a tutto il 2023, anche successivi alla definitività del titolo esecutivo, sulle pessime informazioni rese dalle forze di polizia e sull’assenza di attività lavorativa, essendo stata indicata solo una possibilità di volontariato.

La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe immotivatamente ritenuto che ella vivesse costantemente di reati, benché la maggior parte dei fatti risalga a epoca antecedente al 2015. Lamenta inoltre la mancata richiesta di una valutazione all’UEPE e l’omessa valutazione dell’applicabilità dell’art. 1 legge 199 del 2010.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui la concessione delle misure alternative è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chiamata a verificare, fuori da ogni automatismo, la meritevolezza del condannato rispetto al beneficio richiesto e l’idoneità di questo a favorirne il reinserimento sociale. Richiama, sul punto, Sez. I n. 8712 del 08.02.2012, Tanzi, Rv. 252921-01.

Nel caso concreto, il giudice a quo ha esercitato tale potere discrezionale valorizzando le numerose pendenze per fatti commessi sino a tutto il 2023, le pessime informazioni delle forze di polizia e l’assenza di attività lavorativa. Si tratta di elementi che la Corte ritiene idonei a sostenere il diniego, senza che emergano profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Quanto alla mancata acquisizione della relazione UEPE, la Corte dà continuità al principio già affermato: in tema di affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza non ha l’obbligo di svolgere accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente quando le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura. Richiama Sez. I n. 26232 del 07.07.2020, Luperti, Rv. 279581-01 e Sez. VII n. 7724 del 12.11.2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292-01.

Il ricorso, pertanto, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità: le deduzioni sono evidentemente generiche, di tenore meramente confutativo, volte a una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Da qui la dichiarazione di inammissibilità e la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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