Obbligo di avviso difensivo riservato alla polizia giudiziaria nel prelievo ematico delegato (Cass. pen. Sez. 4 n. 3345 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., grava esclusivamente sulla polizia giudiziaria e non è delegabile al personale sanitario, neppure quando l’accertamento del tasso alcolemico sia eseguito su richiesta degli organi di polizia stradale. L’adempimento deve avvenire prima del prelievo ematico e la sua tempestività può essere utilmente desunta dall’annotazione contenuta nell’atto fidefaciente. Non incorre nel vizio di motivazione la sentenza di appello che non spieghi le ragioni del rigetto di un motivo afferente a una pretesa violazione di norme processuali, quando la violazione sia in realtà insussistente.
Il Fatto
Il Tribunale di Savona aveva condannato il conducente di un’autovettura per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’avere provocato un sinistro stradale, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, con un tasso alcolemico accertato pari a 2,01 g/l. La Corte di appello di Genova aveva confermato la decisione. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo l’inutilizzabilità dell’accertamento ematico per essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore solo dopo il prelievo, con conseguente vizio di motivazione della sentenza di appello sull’eccezione difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha aderito all’orientamento consolidato secondo cui la polizia giudiziaria deve dare l’avviso della facoltà di nomina del difensore non solo quando richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria, ma anche quando richieda che l’accertamento venga svolto sul prelievo già operato autonomamente dalla struttura a fini di diagnosi e cura. Ha precisato che, alla luce dell’art. 348, comma 4, cod. proc. pen., gli atti e gli avvertimenti riservati alla polizia giudiziaria non rientrano tra le operazioni delegabili ad ausiliari, limitate a quelle che richiedono specifiche competenze tecniche. Ne consegue che la formulazione dell’avviso non può essere delegata al personale sanitario, nemmeno quando l’accertamento sia effettuato su richiesta degli organi di polizia stradale.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che la lieve discrasia oraria tra il prelievo (ore 17:24) e la notifica dell’avviso (ore 17:30) non dimostrasse l’inversione dell’ordine degli atti, essendo evidente che il medico avesse operato in continuità. La Corte ha escluso che la circostanza che il prelievo fosse stato materialmente eseguito da persona diversa dal medico che aveva raccolto il consenso potesse assumere rilievo, trattandosi di attività comunque sovrintesa dal sanitario delegato dalla polizia giudiziaria.
Quanto alla dedotta violazione delle garanzie difensive, la Corte ha ritenuto condivisibile la valutazione del giudice di merito, conforme al principio per cui l’orario di redazione del verbale successivo al prelievo è inidoneo a porre in discussione l’attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell’avvenuta formulazione dell’avviso prima dell’accertamento.
Infine, la Corte ha dichiarato il secondo motivo infondato, richiamando il principio per cui non incorre nel vizio di motivazione la sentenza di appello che non motivi il rigetto di un’eccezione processuale quando la violazione dedotta sia insussistente, come nel caso di specie. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 348 c.p.p. – Assicurazione delle fonti di prova
- Art. 354 c.p.p. – Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
- Art. 356 c.p.p. – Assistenza del difensore