Misure alternative e presunzione relativa di collegamenti mafiosi attuali (Cass. pen. Sez. I n. 36989 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure alternative alla detenzione, per i condannati non collaboranti per i delitti indicati dall’art. 4-bis ord. pen. opera una presunzione relativa di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Il richiedente deve allegare elementi di fatto specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, idonei a dimostrare l’insussistenza attuale di tali collegamenti. La mancata prova della pericolosità sociale in sede di prevenzione non equivale alla prova dell’esclusione dei collegamenti, restando plausibile un diverso giudizio di pericolosità compiuto a fini differenti. Il giudizio prognostico non è sostituito da una presunzione assoluta, ma l’onere di allegazione grava sul condannato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 19.3.2026, ha deciso su una richiesta di affidamento in prova presentata da un condannato a due anni e otto mesi di reclusione per reati aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., con sentenza divenuta definitiva il 29.5.2025. Il Tribunale ha accertato l’impossibilità della collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter ord. pen., ma ha rigettato l’istanza.
I giudici hanno valorizzato il parere contrario della DNA e della DDA, il ruolo di rilievo del condannato nell’associazione e l’assenza di elementi capaci di escludere l’attualità dei collegamenti o il pericolo di ripristino. La difesa ha proposto ricorso per due motivi, deducendo vizio di motivazione e violazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., lamentando una presunzione assoluta di pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura relativa al contrasto con i provvedimenti emessi in sede di prevenzione, che avevano escluso la pericolosità sociale del ricorrente. Il principio è netto: la mancata prova dell’attualità della pericolosità, ritenuta dal giudice della prevenzione, non equivale alla prova dell’esclusione dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, come già affermato da Sez. I n. 7304 del 28.1.2014. Resta ferma la plausibilità di giudizi diversi in ragioni dei differenti fini delle due sedi.
La Corte precisa che nella fase esecutiva vige una presunzione relativa di pericolosità per il detenuto che oggettivamente non abbia collaborato. Il fondamento è nel radicamento territoriale dei sodalizi mafiosi e nella capacità di protrarsi nel tempo. Il richiamo è alla Corte cost. n. 253 del 2019, che ha eliminato la presunzione assoluta, ma non quella relativa.
Passando al secondo motivo, la Corte ricostruisce il criterio misto introdotto dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., come modificato dal d.l. n. 162 del 2022: la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dissociazione sono per legge insufficienti; servono indicatori specifici, diversi e ulteriori (Sez. V n. 33693 del 28.6.2024; Sez. V n. 16129 del 24.2.2026).
Nel caso concreto, la base istruttoria è nei pareri della DNA e della DDA, che attestano la perdurante operatività del clan e recenti provvedimenti giudiziari. La tesi difensiva dello “stallo” per la detenzione dei congiunti non è dimostrativa, poiché il regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. non impedisce di per sé la persistenza del vincolo associativo. Quanto alla revisione critica, la Corte rileva il contrasto con la relazione di sintesi, che descrive un atteggiamento elusivo e conclude per la prosecuzione del trattamento intramurario. L’elemento sarebbe comunque insufficiente da solo a superare la presunzione.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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