Misure alternative: serve prognosi positiva, non assenza di elementi negativi (Cass. pen. Sez. I n. 33826 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi. Occorre che risultino elementi positivi, idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole alla prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. L’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, da escludersi con riferimento a dati fattuali obiettivamente certi, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio. Il principio vale anche per l’affidamento in prova terapeutico, che presuppone la verifica dello stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza certificato da struttura sanitaria pubblica: non si può prescindere dalla valutazione dell’idoneità del programma di recupero ad assicurare la prevenzione del pericolo di ulteriori reati, né dalla attuale pericolosità del condannato. Il giudice, pur non potendo prescindere dalla tipologia e gravità dei reati, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti, onde verificare se vi siano sintomi di positiva evoluzione della personalità. Prima di ammettere il condannato, anche quando siano emersi elementi positivi, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 22.01.2026, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova in casi particolari avanzata nell’interesse di un condannato. Il diniego si fonda su tre rilievi: l’incapacità del soggetto di gestire la maggiore libertà connessa alla misura, desunta dalla ricaduta nell’abuso di stupefacenti in occasione di un permesso fruito per i festeggiamenti del compleanno del figlio minorenne; la mancata strutturazione del condannato a governare responsabilmente un beneficio di così ampia portata; l’operatività della preclusione conseguente alla revoca del lavoro all’esterno.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione. Sostiene che l’ordinanza avrebbe omesso di considerare che la negazione dell’assunzione di stupefacenti era stata motivata con un presunto errore di laboratorio e con l’invocazione della ripetizione delle analisi; che sarebbero state trascurate le esigenze di ricongiungimento familiare; che sarebbe stato citato un provvedimento di revoca del lavoro esterno mai notificato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro dei presupposti delle misure alternative. Non basta l’assenza di indicazioni negative: la concessione richiede elementi positivi che sostengano una prognosi favorevole alla prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. La facoltà di ammettere alle misure presuppone la verifica dei presupposti relativi all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative.
Per l’affidamento in prova terapeutico il vaglio è ancora più stringente. La misura presuppone la certificazione dello stato di dipendenza da struttura sanitaria pubblica e la valutazione di idoneità del programma di recupero e delle sue modalità di svolgimento a prevenire il pericolo di ulteriori reati. Richiama sul punto Sez. I n. 15963 del 21.03.2013 e Sez. I n. 48041 del 09.10.2018, che valorizzano la necessaria collaborazione del soggetto, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa.
Il Collegio richiama poi la giurisprudenza secondo cui il giudice deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna, onde verificare concretamente l’esistenza di sintomi di positiva evoluzione della personalità e di condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale (Sez. I n. 20469 del 23.04.2014; Sez. I n. 17021 del 09.01.2015). Anche in presenza di elementi positivi, il Tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, specie se il reato è sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere (Sez. I n. 27264 del 14.01.2015).
Su queste basi la Corte ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia fatto buon governo dei principi. L’ordinanza valorizza la persistente pericolosità sociale, desunta dalla positività al drug-test al rientro dal permesso e dalla persistente negazione della ricaduta, senza riconoscimento delle proprie responsabilità. Richiama inoltre la relazione di sintesi dell’equipe di osservazione, che segnalava la necessità di ulteriore supporto. Il vizio di motivazione è quindi escluso: le argomentazioni muovono dall’osservazione infra ed extra muraria e concludono per l’impossibilità di esprimere una prognosi di affidabilità esterna.
Il ricorso, che insiste su una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, è dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Il provvedimento è disposto con oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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