Confisca allargata: la sproporzione va accertata prima dell’onere di allegazione (Cass. pen. Sez. II n. 40748 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca allargata di cui all’art. 240 bis cod. pen., la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale opera solo a condizione che la parte pubblica indichi e il giudice accerti la sproporzione tra il valore dei beni o delle utilità di cui il condannato ha la disponibilità e la sua capacità reddituale o attività economica. Tale accertamento preliminare costituisce la premessa necessaria perché sorga l’onere di allegazione sulla legittima provenienza dei beni, che non si configura come vera inversione dell’onere della prova. In assenza della contestazione della sproporzione, il giudice non può fondare la confisca sulla sola mancata giustificazione della provenienza dei beni da parte del condannato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, era stata investita dell’istanza di restituzione di beni e somme sequestrati a un condannato nell’ambito di un procedimento definito con sentenza per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. Nel corso dell’udienza, il rappresentante della parte pubblica aveva chiesto, in via riconvenzionale, la confisca di quanto in sequestro. Né la sentenza di primo grado né quella di appello avevano disposto la confisca.
La Corte territoriale rigettava l’istanza di restituzione e disponeva la confisca, rilevando che il reato rientrava nel catalogo dei delitti per i quali l’art. 240 bis cod. pen. prevede la confisca obbligatoria e che il condannato non aveva giustificato in alcuna sede la provenienza dei beni e del denaro. Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e la illogicità della motivazione, in particolare quanto alla mancata dimostrazione della sproporzione patrimoniale rispetto al reddito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza impugnata. La Sezione II muove dalla constatazione che il provvedimento è stato adottato sulla base del parere del rappresentante della parte pubblica, che aveva chiesto la confisca, e che la relativa motivazione era scarna, incentrata su una serie di prese d’atto e sull’unica considerazione che il condannato non aveva giustificato la provenienza dei beni.
Da tale premessa i giudici di legittimità desumono che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto sufficiente la mancata giustificazione, quasi che la natura obbligatoria della confisca comportasse un automatismo decisionale, dispensando dall’effettiva disamina della fattispecie in caso di comportamento passivo del condannato. Tale lettura è giudicata semplicistica e riduttiva.
Il nucleo dell’art. 240 bis cod. pen. richiede, in presenza di condanna per determinati reati, che sia disposta la confisca del denaro e dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che risultino in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. La Corte richiama l’orientamento consolidato, formatosi già sotto la disciplina dell’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, secondo cui la presunzione di illecita accumulazione è superabile con specifiche allegazioni sulla legittima provenienza.
Richiamando Sez. IV n. 51331 del 13.09.2018 e Sez. II n. 43387 del 08.10.2019, la Corte ribadisce che non si tratta di una inversione dell’onere della prova, ma di un onere di allegazione che scatta quando occorre contestare l’efficacia probatoria degli elementi offerti dall’accusa. Preliminarmente, però, grava sulla parte pubblica l’onere di indicare, e sul giudice quello di accertare, la sproporzione del valore dei beni rispetto alla capacità reddituale dell’interessato.
Tale accertamento è la premessa per l’operatività della norma: in difetto, manca il presupposto perché l’interessato possa attivarsi. Nel caso concreto il condannato non aveva ricevuto alcuna contestazione di sproporzione e nulla gli era stato richiesto. La Corte conclude che la carenza motivazionale, che assurge a vera assenza di motivazione, impone l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Milano, che dovrà fornire motivazione sul requisito della sproporzione, tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate, secondo il principio di Sez. IV n. 18608 del 22.03.2024.
Nota della Redazione
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