Deposito della nomina del difensore presso il giudice procedente in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 36052 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado la pendenza del procedimento si radica in capo al giudice di appello, indipendentemente dalla proposizione dell’impugnazione e dall’iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado. Ne consegue che l’atto di nomina di un nuovo difensore di fiducia, intervenuto dopo la sentenza di condanna, deve essere depositato presso la corte di appello quale giudice procedente, a norma dell’art. 96 cod. proc. pen., e non presso il tribunale che ha emesso la decisione. È onere del difensore attivarsi per assicurare la tempestiva trasmissione della dichiarazione di nomina al giudice di secondo grado. La mancata prova che la nomina fosse nota alla corte di appello prima della notifica del decreto di citazione rende manifestamente infondata la dedotta nullità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 678 cod. pen. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna. Avverso tale sentenza il condannato propone ricorso per cassazione articolando tre motivi.

Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia, nominato con atto depositato presso il Tribunale di Vibo Valentia unitamente alla revoca di ogni altro precedente difensore. Il secondo motivo contesta la responsabilità per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, desunta da elementi ritenuti equivoci e compatibili con la condizione di assuntore di sostanze stupefacenti. Il terzo censura il trattamento sanzionatorio, determinato nel triplo del minimo edittale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo motivo muovendo dall’esame del fascicolo processuale, cui accede in ragione della natura della questione dedotta. Dal controllo non risulta rinvenuta la dichiarazione di nomina del nuovo difensore che, per stessa ammissione del ricorrente, sarebbe stata depositata in modo irrituale presso il Tribunale di Vibo Valentia, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’atto di appello.

Il Collegio ribadisce che, a norma dell’art. 96 cod. proc. pen., l’atto di nomina deve essere depositato presso l’autorità giudiziaria procedente, individuata nella Corte di appello di Catanzaro. La pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla proposizione dell’impugnazione o dall’iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado, determina infatti la pendenza del procedimento in grado di appello.

A sostegno del principio la Corte richiama le Sezioni Unite n. 15933 del 2011 e Sez. III n. 11622 del 2021. Ne deriva che sarebbe stato onere del difensore attivarsi per assicurare la tempestiva trasmissione della dichiarazione di nomina alla corte di appello. Di tale adempimento non vi è alcuna prova agli atti, né il ricorrente ha allegato elementi idonei a dimostrare che la nomina fosse nota alla Corte di appello prima della notifica del decreto di citazione a giudizio. Il motivo è pertanto inammissibile perché manifestamente infondato.

Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità: le censure sono di mero contenuto confutativo rispetto alle conclusioni della Corte territoriale, fondate su una motivazione immune da vizi e ancorata alle risultanze istruttorie, in particolare al rinvenimento, unitamente alla sostanza stupefacente, di strumenti da pesatura e da confezionamento. Anche il terzo motivo è inammissibile, traducendosi in un generico dissenso sul trattamento sanzionatorio, determinato dai giudici di merito con motivazione esente da profili di manifesta illogicità e coerente con i canoni dell’art. 133 cod. pen., avuto riguardo alle modalità della condotta, alla quantità e qualità della sostanza, ai precedenti e alle dichiarazioni dello stesso ricorrente.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio affermato da Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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