Iscrizione della notizia di reato e poteri del PM nelle indagini preliminari (Cass. pen. Sez. III n. 25516 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indagini preliminari, l’obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito, ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., sussiste solo quando siano acquisiti indizi che, pur non avendo lo spessore richiesto per l’emissione di provvedimenti restrittivi, possiedano una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona; non rilevano quindi meri sospetti di coinvolgimento. La riunione in senso tecnico, ex artt. 17 e 19 cod. proc. pen., può avere ad oggetto solo processi e può essere disposta solo dal giudice; il pubblico ministero ha però la facoltà di svolgere indagini contestuali e congiunte su distinti procedimenti, unificandone i numeri identificativi e formando un unico fascicolo, con base normativa nell’art. 130 disp. att. cod. proc. pen. Tale facoltà incontra il solo limite della necessità che ricorra una delle ipotesi di riunione dei processi. L’indagato non ha un interesse autonomo a conoscere l’intervenuta unificazione, che non incide sulla durata delle indagini preliminari.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Livorno, con ordinanza del 5 marzo 2026, ha rigettato ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. l’istanza proposta dall’indagata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 6 febbraio 2026. Il provvedimento riguarda un manufatto insistente su alcune particelle in località sottoposta a vincolo paesaggistico.
All’indagata si contestano reati edilizi e di falso, per aver realizzato un manufatto ad uso abitativo in zona a prevalente funzione agricola, sulla base di titoli edilizi illegittimi, con progressiva trasformazione dei luoghi. Il riesame ha ritenuto sussistenti il fumus commissi delicti e il periculum in mora, valorizzando la frammentazione artificiosa delle pratiche edilizie e gli esiti di una consulenza tecnica. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando in via preliminare che la difesa non contesta né il fumus né il periculum posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Il primo motivo è manifestamente infondato. L’obbligo di iscrizione ex art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen. presuppone indizi dotati di una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta riferibile alla persona, non essendo sufficienti meri sospetti di coinvolgimento. La Corte richiama Sez. 1 n. 36918 del 11/07/2024 e Sez. 6 n. 9801 del 15/12/2025, dep. 2026. La censura difensiva è generica e la circostanza che l’indagine sia iniziata nel 2021 non è documentata; le due note di corrispondenza acquisite non risultano allegate al ricorso, restando ferma la formale iscrizione del 20 settembre 2024.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente applicato i principi sulla riunione in fase di indagini: il pubblico ministero, pur non potendo disporre la riunione in senso tecnico, ha la facoltà di svolgere indagini contestuali e congiunte su procedimenti distinti, con base normativa nell’art. 130 disp. att. cod. proc. pen., e ciò che rileva ai fini dell’art. 405 cod. proc. pen. è la data di iscrizione di ogni singola notizia di reato. La Corte richiama Sez. 5 n. 2174 del 18/12/2013, dep. 2014, Cattafi e Sez. 5 n. 55803 del 3.10.2018, nonché Sez. 2 n. 37163 del 25/09/2024. Nel caso concreto ricorre l’ipotesi di reati commessi in concorso tra gli indagati, ex artt. 17, comma 1, lett. a), e 12, lett. a), cod. proc. pen.; l’omessa comunicazione all’indagata non incide sulla durata delle indagini.
Il terzo motivo è infine manifestamente infondato. La questione della mancata iscrizione del più grave reato di falso è generica e non sufficientemente documentata: la difesa non indica quali atti sarebbero inutilizzabili per la tardiva iscrizione, né dimostra che alla data del provvedimento di riunione sussistessero elementi a carico dell’indagata per i reati di falso. Dagli atti risulta che il pubblico ministero ha provveduto all’iscrizione della più grave notizia di reato quando ha raccolto i necessari indizi. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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