Riesame cautelare, limiti del sindacato di legittimità sugli indizi (Cass. pen. Sez. II n. 3863 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sull’ordinanza del tribunale del riesame in materia di libertà personale è circoscritto all’esame dell’atto impugnato e non consente alla Corte di Cassazione alcuna revisione degli elementi materiali e fattuali, né dello spessore degli indizi, né delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Il vizio di mancanza di motivazione è deducibile solo quando risulti prima facie dal testo del provvedimento. In tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione dei reati-fine in concorso con i sodali integra gravi, precisi e concordanti indizi di partecipazione al sodalizio, superabili solo con la prova contraria di un contributo non dovuto ad alcun vincolo preesistente. L’assenza di una cassa comune e la limitata durata dei rapporti non ostano al riconoscimento del vincolo associativo.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza applica la custodia cautelare in carcere a un indagato, ritenuto esecutore materiale dei delitti-fine di un’associazione per delinquere dedita a reati contro il patrimonio. L’indagato propone istanza di riesame, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale di Potenza, sezione del riesame, respinge l’istanza e conferma l’ordinanza. Ricorre allora per Cassazione il difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. per difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul delitto associativo e sui reati-fine, oltre che sul pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente delimita i confini del proprio sindacato. L’ordinamento non attribuisce alla Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, compreso lo spessore degli indizi, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato e delle esigenze cautelari: si tratta di apprezzamenti rimessi in via esclusiva al giudice della cautela e al tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificare due requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti. Richiamando propri precedenti, la Corte ribadisce che il vizio di mancanza di motivazione non è sindacabile quando non risulti prima facie, restando estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. Non possono dedursi manchevolezze argomentative su elementi difensivi di cui non sia dimostrata l’avvenuta rappresentazione al tribunale.
Nel caso concreto, l’ordinanza dà adeguatamente atto della sussistenza del presupposto di cui all’art. 273 cod. proc. pen. dai tabulati delle utenze e dal loro incrocio con i luoghi dei reati, fornendo motivazione esaustiva e logica. La Corte ricorda che gli indizi non vanno valutati secondo i criteri propri del giudizio di merito, essendo sufficiente la loro gravità, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità.
Sul reato associativo, il criterio distintivo rispetto al mero concorso è individuato nel carattere dell’accordo criminoso: nel concorso l’accordo è occasionale e diretto a reati determinati; nell’associazione opera un più vasto programma per una serie indeterminata di delitti, con permanenza del vincolo anche a prescindere dalla commissione dei singoli reati. La ripetuta commissione dei reati-fine integra di per sé gravi indizi di partecipazione, superabili solo con la prova contraria di un contributo non dovuto ad alcun vincolo preesistente, non potendo tale prova consistere nella limitata durata dei rapporti, data la natura permanente del reato.
La Corte conferma infine il rigetto della doglianza sulle esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. può desumersi dalle modalità delle condotte, anche se risalenti nel tempo, e non va confuso con l’attualità delle condotte criminose. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari