Inammissibile la revisione che denuncia l’errore giuridico sulla configurabilità dell’evasione (Cass. pen. Sez. VI n. 12765 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di revisione non può essere fondata sulla deduzione di un errore giuridico che affligga la sentenza di condanna, quale la non configurabilità del delitto di evasione per violazione delle prescrizioni di una misura coercitiva non custodiale. Una questione di diritto di tal genere esula dal sindacato delineato dall’art. 630 cod. proc. pen. e avrebbe dovuto essere denunciata con gli ordinari mezzi di impugnazione. È inoltre inammissibile la revisione fondata non su nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove formalmente nuove ma inidonee a determinare un effetto demolitorio del giudicato.

Il Fatto

Il condannato era stato giudicato dal Tribunale di Fermo, con sentenza divenuta irrevocabile, per il delitto di evasione, per essersi allontanato dal domicilio nella notte dell’11 settembre 2018 mentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Sant’Elpidio, con divieto di uscita notturna. Il difensore aveva chiesto la revisione della condanna, sostenendo che il reato non fosse configurabile in presenza di una misura non custodiale e che il controllo fosse stato eseguito in un immobile diverso da quello eletto.

La Corte di appello dell’Aquila dichiarò inammissibile la richiesta. Il difensore ricorse per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 630 cod. proc. pen. in relazione all’art. 385 cod. pen. e il difetto di motivazione, per travisamento della prova, sull’inammissibilità dell’istanza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di appello. La prima censura, relativa alla non configurabilità del delitto di evasione, è stata qualificata come questione di diritto estranea al perimetro della revisione.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di evasione non è configurabile in caso di violazione dell’obbligo di dimora, ancorché consistita nell’inosservanza del divieto di uscita notturna, poiché presuppone la sottoposizione a una misura custodiale (Sez. 6, n. 35800 del 10.11.2020; Sez. 6, n. 44767 del 05.11.2003). Ha però osservato che tale errore giuridico avrebbe dovuto essere denunciato con gli ordinari mezzi di impugnazione, non con la revisione.

La Corte ha ribadito che la revisione è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei soli casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato in favore della giustizia sostanziale; essa non può quindi fondarsi su una diversa valutazione del dedotto o su un’inedita disamina del deducibile (Sez. 2, n. 762 del 19.10.2005; Sez. 6, n. 18338 del 10.03.2003).

Quanto alla seconda censura, relativa all’errata individuazione del luogo di esecuzione della misura, la documentazione prodotta non è stata ritenuta prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché già presente agli atti del processo. Le Sezioni Unite n. 624 del 26.09.2001 hanno chiarito che sono nuove anche le prove non acquisite o non valutate, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue; resta però inammissibile la richiesta basata su prove inidonee ictu oculi a demolire il giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26.06.2017). Le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive sono state giudicate strutturalmente inidonee al proscioglimento, poiché il domicilio indicato risultava eletto per le notifiche e non come luogo di esecuzione dell’obbligo.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali. La Corte ha escluso la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, stante la particolare rilevanza delle questioni dedotte (Sez. U, n. 43055 del 30.09.2010).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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