Ricorso per cassazione cautelare reale limitato alla violazione di legge (Cass. pen. Sez. 3 n. 9921 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Il travisamento del fatto non è censurabile in sede di legittimità, essendo preclusa al giudice di legittimità la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella del merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in relazione al reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 30 e 44, lett. c), prima parte, d.P.R. n. 380/2001, limitatamente a un immobile identificato catastalmente, previa riqualificazione del fatto in costruzione abusiva in zona vincolata.
Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, contestava l’assunto che le opere abusive fossero state realizzate in area già urbanizzata e la scelta di scorporare un singolo immobile dal complesso, ritenendo i lavori ancora in corso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il disposto dell’art. 325 cod. proc. pen., che limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali ai soli motivi di violazione di legge.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, nella nozione di violazione di legge, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta. Tale vizio, infatti, può essere dedotto esclusivamente tramite il motivo specifico di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che il ricorrente proponeva doglianze sostanzialmente afferenti al merito della motivazione del provvedimento di accoglimento dell’istanza di riesame. Il Collegio cautelare aveva congruamente argomentato sulla natura degli interventi edilizi e sulla loro non idoneità a determinare una trasformazione urbanistica del territorio.
La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, per integrare il reato di lottizzazione abusiva, è necessaria una illegittima trasformazione urbanistica di consistenza tale da incidere sull’assetto della zona. Ne consegue che il giudice deve verificare se le opere abbiano valenza autonomamente punibile ai sensi dell’art. 44, lett. a) e b), d.P.R. n. 380/2001.
Nota della Redazione
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