Rinuncia al ricorso in materia di concorso pubblico (TAR Lazio n. 12846 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, debitamente accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c, cod. proc. amm., senza che il collegio debba pronunciarsi nel merito. In tal caso, il giudice adito si limita a dare atto della rinuncia, con conseguente compensazione delle spese di lite se richiesta congiuntamente dalle parti. La definizione in rito, per effetto della rinuncia, preclude ogni valutazione sulla fondatezza delle censure proposte e sugli atti impugnati.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante a un concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti nella qualifica di impiegato in prova, ruolo carriera operativa livello 6, indetto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, impugnava il provvedimento del 18 gennaio 2022 con cui era stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla fase orale, nonché i verbali della commissione giudicatrice. Con successivi motivi aggiunti, la stessa estendeva l’impugnazione alla comunicazione relativa all’approvazione della graduatoria finale, pubblicata il 19 gennaio 2023, e alla deliberazione dell’Autorità di approvazione della medesima graduatoria. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti per vizi di legittimità, deducendo la violazione delle regole della procedura selettiva.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio, in composizione monocratica, ha rilevato che in data 29 maggio 2026 la ricorrente aveva depositato un atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, con richiesta di integrale compensazione delle spese di lite. Tale dichiarazione recava l’accettazione espressa dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia con riferimento alla rinuncia sia in punto di compensazione delle spese.
Il collegio, verificata la regolarità formale della rinuncia e l’accettazione della controparte, ha ritenuto di dover provvedere in conformità alla richiesta congiunta delle parti. Ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c, cod. proc. amm., senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte avverso gli atti della procedura concorsuale.
La pronuncia si fonda sul rilievo che, in presenza di una rinuncia validamente accettata, il giudice non è chiamato a valutare la fondatezza delle doglianze, ma deve solo prendere atto della volontà delle parti di definire il processo. La compensazione delle spese, richiesta congiuntamente e accettata dalla resistente, è stata disposta in conformità alla volontà espressa, chiudendo definitivamente il contenzioso senza oneri a carico delle parti.
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Nota della Redazione
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