Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato (TAR Veneto n. 1438 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. L’azione è ammissibile quando risulti l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice ordina l’attuazione del giudicato entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La nomina del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.

Il Fatto

Un collaboratore scolastico aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza il riconoscimento del diritto al compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna dell’Amministrazione al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali e spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata al Ministero in copia informatica asseverata. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, il dipendente ha introdotto davanti al TAR Veneto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. L’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 3 aprile 2026; la notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 sono parimenti dimostrati. L’azione è dunque ammissibile.

Nessun dubbio sussiste, per il Collegio, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — nel novero dei titoli azionabili con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il rimedio è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è fondato: l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, con il pagamento della somma dovuta a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.

In conformità alle richieste del ricorrente, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega e subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine. Proprio in ragione di tale nomina il Tribunale non ha ravvisato, allo stato, i presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restando salva la possibilità di una diversa valutazione su apposita nuova istanza nel caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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