Decadenza dalla contestazione degli elenchi agricoli e azione di accertamento negativo dell’indebito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4463 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale. Ne consegue che il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito con modificazioni in l. n. 83/1970, per impugnare in sede giurisdizionale i provvedimenti di mancata iscrizione, cancellazione o variazione del numero di giornate, opera anche nel giudizio di accertamento negativo dell’indebito promosso dal lavoratore, precludendo ogni contestazione sul ricalcolo dell’importo della prestazione. La presentazione tardiva del ricorso amministrativo non sposta il dies a quo del termine né determina alcuna rimessione in termini dell’interessato. Il termine decorre in ogni caso dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo, indipendentemente dalla causa che ne determina la definitività.
Il Fatto
Il lavoratore, operaio agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza, riceveva dall’Inps nel luglio 2022 alcune note con le quali l’Istituto comunicava la variazione del numero di giornate d’iscrizione per le annualità 2014-2018 e contestualmente richiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione. L’interessato proponeva ricorso amministrativo il 9 febbraio 2023, oltre il termine di trenta giorni, e depositava il ricorso giurisdizionale il 3 aprile 2023, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti e la restituzione delle trattenute. Il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello di Bologna, adita dall’Inps, dichiarava inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta in via preliminare la questione dell’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. dedotta dal lavoratore in relazione alle richieste di rimborso dell’11 novembre 2022, asseritamente sostitutive delle precedenti. Il Collegio chiarisce che la censura non attiene alla mancata decisione su una domanda, ma alla pretermissi di una circostanza fattuale, sicché la doglianza avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Sotto tale profilo, il motivo risulta carente per non avere il ricorrente indicato il “come” e il “quando” il fatto avrebbe formato oggetto di discussione tra le parti, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul merito della decadenza, la Corte osserva che le comunicazioni ricevute nel luglio 2022 erano senz’altro idonee a rendere nota al lavoratore la variazione degli elenchi, consentendogli di attivare tempestivamente gli strumenti di tutela. La presentazione tardiva del ricorso amministrativo, avvenuta il 9 febbraio 2023 oltre il termine di trenta giorni, non vale a spostare in avanti il termine di centoventi giorni per la proposizione della domanda giudiziale, che decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo indipendentemente dalla causa che la determina. L’iscrizione negli elenchi anagrafici costituisce infatti presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, sicché la decadenza maturata preclude ogni contestazione successiva.
Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale adombrati dal ricorrente, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il termine di decadenza di centoventi giorni non confligge con gli artt. 3 e 38 Cost., poiché risponde all’esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto in un settore contraddistinto da difficoltà di accertamento. Il termine non si risolve neppure in un ostacolo ingiustificato alla tutela della posizione assicurativa dell’interessato.
Il motivo riguardante la violazione dell’art. 2697 c.c. resta assorbito per effetto della conferma della decisione in punto di decadenza. Infine, la domanda subordinata di risarcimento del danno è dichiarata inammissibile: il lavoratore, risultato vittorioso in primo grado, avrebbe dovuto riproporla espressamente nel giudizio di appello, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese del precedente grado. Il ricorso risulta, sotto tali profili, generico e carente nella deduzione dell’onere di riproposizione.
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Nota della Redazione
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