La mobilità esterna del personale pubblico è cessione del contratto di lavoro: la giurisdizione è del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 170 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mobilità, anche esterna, dei pubblici dipendenti va qualificata come cessione del contratto di lavoro già in essere, integrando una mera modificazione soggettiva del rapporto. Le relative controversie rientrano pertanto nella cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale. Tale principio vale anche quando la mobilità sia attuata mediante procedure para-selettive e coinvolga atti amministrativi di natura autoritativa, nonché quando si deduca l’illegittimità degli atti presupposti o il loro contrasto con precedenti pronunce giurisdizionali. L’eventuale violazione del giudicato non costituisce criterio autonomo di attribuzione della giurisdizione, dovendo essere apprezzata dal giudice munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale inciso, il quale potrà disapplicare gli atti amministrativi illegittimi.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di un Comune, ha partecipato a una procedura straordinaria di mobilità indetta dalla Regione per l’acquisizione di personale da impiegare nella Protezione civile. L’avviso originario non richiedeva il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, ma tale requisito è stato introdotto in via sopravvenuta per conformare la procedura al diritto statale. A seguito del diniego di nulla osta espresso dal proprio ente, il dipendente è stato escluso dalla selezione con determinazione del 2022.
Il ricorrente ha impugnato tale esito, deducendo anche la violazione del giudicato formatosi su una precedente pronuncia che aveva annullato gli atti generali della procedura. La Regione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, in attuazione delle misure PNRR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il proprio precedente della sentenza n. 548/2025, reso su un ricorso analogo, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale prevalente. Secondo tale indirizzo, la mobilità esterna dei pubblici dipendenti è qualificabile come cessione di un contratto già in essere: la giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario, trattandosi di una controversia inerente a diritti soggettivi, e non al giudice amministrativo, la cui area di giurisdizione residuale è limitata alle procedure concorsuali di assunzione preordinate alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro.
La Corte ha precisato che la qualificazione della mobilità come cessione del contratto non viene meno per il solo fatto che la procedura si realizzi attraverso atti amministrativi di natura autoritativa o attraverso procedure para-selettive. La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego si restringe alle procedure concorsuali, intendendosi per tali non solo quelle aperte a candidati esterni, ma anche i soli procedimenti concorsuali interni che comportino una novazione oggettiva del rapporto. La mobilità, invece, non dà luogo a un nuovo rapporto ma a una modificazione soggettiva di quello esistente.
Il Tribunale ha quindi escluso che la dedotta violazione del giudicato possa radicare la propria giurisdizione, osservando che tale profilo attiene alla legittimità dell’azione amministrativa ma non muta la natura del bene della vita perseguito dal ricorrente, che resta l’immissione nei ruoli regionali mediante passaggio diretto. La lesione denunciata inerisce al mancato perfezionamento della mobilità e quindi alla cessione del rapporto di lavoro già in essere.
Alla luce di tali considerazioni, la questione è stata ritenuta ancorata alla sfera dei diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Nel dispositivo il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite, in ragione della natura della questione trattata.
Nota della Redazione
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