La Cassazione ribadisce l’onere di produrre il ricorso in appello per censurare l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17921 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando col ricorso per cassazione viene denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Tale potere presuppone l’ammissibilità del motivo di censura e l’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di produrre il ricorso in appello ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata che presenti una pluralità di rationes decidendi richiede che il ricorso si confronti specificamente con ciascuna di esse, anche quando la motivazione del primo giudice sia stata resa per relationem, con l’onere di trascrivere e produrre i relativi atti e documenti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Salerno aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto da una Comunità Montana avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento del ricorso di un lavoratore, l’aveva condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni per le giornate non lavorate, nel limite di 156 giornate l’anno, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Il lavoratore, dipendente a termine come operaio idraulico-forestale, aveva dedotto la violazione dell’art. 48 del CCNL di categoria, che garantiva un minimo di giornate lavorative annue nei limiti dei finanziamenti pubblici.
La società aveva proposto appello dolendosi del fatto che il Tribunale avesse deciso la causa sulla base di un CCNL non citato nel ricorso introduttivo e non prodotto. La Corte territoriale aveva dichiarato il gravame inammissibile per violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., ritenendo che l’appellante non avesse specificamente censurato le plurime rationes decidendi della sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, la Comunità Montana ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal principio secondo cui, quando si denuncia un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.
Tale potere, precisa la Corte, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse. Da tali principi discende che la ricorrente era gravata, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’onere di produrre il ricorso in appello, onde consentire alla Corte la disamina diretta della specificità del gravame. Tale onere non era stato assolto, rendendo il ricorso inammissibile.
Un’ulteriore ragione di inammissibilità è stata individuata nella circostanza che la sentenza impugnata presentava una seconda ratio decidendi, consistente nella mancata impugnazione specifica del fatto che il giudice di primo grado avesse posto a fondamento della propria decisione anche la circostanza che, in un precedente giudizio tra le stesse parti, la Corte d’Appello avesse già giudicato esistente il medesimo diritto, seppure per un periodo precedente. La Corte richiama il principio secondo cui, qualora la sentenza di merito impugnata sia motivata mediante il rinvio ad altro precedente, come consentito dall’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni in esso inserite.
Il ricorso non si confrontava con la necessaria specificità con tale ratio decidendi, limitandosi a dedurre in modo apodittico che il richiamo operato dal Tribunale al precedente non poteva reggere la decisione per un periodo successivo, senza considerare che la validazione dell’assunto avrebbe richiesto la trascrizione della sentenza del Tribunale e la relativa produzione, entrambe mancate. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con nulla sulle spese essendo il lavoratore rimasto intimato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso
- Art. 434 c.p.c. – Deposito del ricorso in appello