Termini perentori della VIA e inerzia della Commissione PNRR-PNIEC (TAR Puglia n. 302 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori, come stabilito dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e non possono essere derogati in via interpretativa. L’inerzia della Commissione tecnica PNRR-PNIEC integra un’ipotesi di silenzio inadempimento censurabile, non giustificata dall’elevato numero di istanze pendenti né da disfunzioni organizzative interne agli uffici. Nel procedimento pluristrutturato di VIA, l’applicazione dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 25 del TUA impedisce che l’inerzia del soggetto interpellato precluda la conclusione del procedimento. Il concerto del Ministero della cultura si colloca in fase successiva e non incide sull’obbligo della Commissione di esprimersi nei termini.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, sull’istanza presentata nel marzo 2022 per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico di potenza rilevante. Il progetto è qualificato come strategico per gli obiettivi del PNRR e del PNIEC.
Dopo la conclusione della fase di consultazione pubblica, avvenuta nel giugno 2023, il procedimento è rimasto bloccato in attesa del parere della Commissione. La società ha dapprima sollecitato l’Amministrazione, senza esito, e ha poi proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo la condanna a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e, comunque, l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione di inammissibilità rilevando che il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. non è decorso. Poiché l’ultimo avviso pubblico è del giugno 2023 e la Commissione deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del TUA, il ricorso notificato nel giugno 2024 è tempestivo.
Nel merito, il Tribunale ribadisce che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori e che le norme ambientali possono essere derogate solo per dichiarazione espressa di successive leggi. La recente novella in tema di trattazione dei progetti prioritari ha precisato che essa non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale. Il cospicuo numero di istanze non può assumere rilievo: richiamando il Cons. Stato n. 9791/2024, la Corte osserva che le disfunzioni organizzative interne agli uffici non possono essere addotte tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento.
Il Collegio respinge anche la tesi della natura pluristrutturata dell’iter, che secondo la difesa erariale impedirebbe di applicare istituti di semplificazione. Coordinando l’art. 25, comma 1, del TUA con l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, e richiamando il parere del Cons. Stato n. 1640 del 2016, si afferma che il silenzio dell’Amministrazione interpellata è equiparato ope legis ad atto di assenso e non preclude l’adozione del provvedimento finale.
Quanto al concerto del Ministero della cultura, esso si inserisce in una fase successiva alla stasi lamentata. Inoltre, per le aree idonee, l’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021 prevede che il parere paesaggistico sia obbligatorio ma non vincolante e che, decorso inutilmente il termine, l’Amministrazione provveda comunque. Non merita adesione neppure la tesi della scarsa diligenza della società: non è stata eccepita alcuna carenza documentale, né il ritardo è superato dalla calendarizzazione futura e generica indicata dall’Amministrazione. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Ministero di determinarsi entro trenta giorni; le spese sono compensate in ragione dell’elevata complessità del procedimento.
Nota della Redazione
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