Modifica delle giustificazioni di anomalia e immodificabilità dell’offerta economica (Cons. Stato n. 6710 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammissibile la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo. Il principio di immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto e a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altre voci di costo restano nella piena disponibilità dell’offerente. Non è sintomatica di anomalia la consistente contrazione dell’utile, non essendo lecito fissare un livello di profitto al di sotto del quale l’offerta debba considerarsi incongrua, dovendosi piuttosto valutare la serietà dell’offerta. Lo sconto del fornitore subordinato a una condizione può ritenersi attendibile quando la condizione non è meramente potestativa, ma esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi. L’obbligo di motivazione della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo di anomalia; in caso di giudizio positivo spetta al concorrente dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità.
Il Fatto
Una società ha impugnato l’aggiudicazione a un’altra impresa del servizio di pulizia del parco veicoli e degli immobili di una stazione appaltante pubblica. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma la decisione è stata riformata da una precedente pronuncia di Palazzo Spada, che ha confermato la validità del contratto di avvalimento e ha invece accolto la censura sul mancato computo degli aumenti retributivi da rinnovo del CCNL di settore, disponendo il parziale rinnovo della verifica di attendibilità.
All’esito del rinnovato sub-procedimento il servizio è stato nuovamente aggiudicato alla controinteressata: l’incremento dei costi della manodopera, quantificato in euro 141.842,09, è stato giustificato con un ulteriore sconto del 50% del fornitore di macchinari e materiali, subordinato alla stipula di un accordo di esclusiva per gli appalti regionali, e con una quota parte delle spese generali e dell’utile, ridotto a euro 933,41. La ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento; il TAR Campania ha rigettato il ricorso e la soccombente ha appellato, deducendo lo stravolgimento dell’offerta e l’inattendibilità delle nuove giustificazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dalla distinzione tra corrispettivo complessivo e voci di costo interne. L’immodificabilità dell’offerta economica riguarda soltanto il prezzo richiesto e le voci che la lex specialis impone di precisare; le altre restano nella piena disponibilità dell’offerente, che può modificarle in sede di chiarimenti e giustificazioni, rientrando tale potere nella libertà negoziale e imprenditoriale. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1624 del 2023, la sentenza ribadisce che le giustificazioni possono essere rimodulate anche per correggere originari e comprovati errori di calcolo.
Quanto all’utile ridotto, il Consiglio esclude che la sua contrazione sia di per sé sintomatica di anomalia. Al di fuori dei casi in cui il margine risulti nullo, non è lecito stabilire un livello minimo di profitto sotto il quale l’offerta debba considerarsi incongrua; rileva invece la serietà dell’offerta, perché anche un margine modesto può comportare un vantaggio significativo in termini di qualificazione e curriculum (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 7603 del 2024).
Lo sconto del fornitore è ritenuto dimostrato dalla documentazione prodotta. La condizione di concessione dell’esclusiva non è meramente potestativa, perché la scelta non dipende dal mero arbitrio dell’aggiudicataria ma da una ponderazione di vantaggi e svantaggi, rispondente ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per i terzi (in senso analogo, Cass. Sez. III n. 6535 del 2024). È inoltre irrilevante che lo sconto sia sopravvenuto: l’annullamento della prima aggiudicazione ha comportato la regressione del procedimento, rendendo ammissibili nuove giustificazioni fondate su nuove circostanze.
Sul piano dell’obbligo di motivazione, la Corte conferma che esso sussiste solo in caso di giudizio negativo di anomalia. Quando la stazione appaltante concluda favorevolmente il sub-procedimento, spetta al concorrente contestare il giudizio positivo deducendo le cause specifiche di insostenibilità e offrendo gli elementi da cui emerga la manifesta irragionevolezza o il travisamento della valutazione tecnico-discrezionale (Cons. Stato, Sez. V, n. 7629 del 2024).
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La doglianza sul monte ore e sul ribasso riferito all’intero importo attiene al primo procedimento ed è coperta dal giudicato formatosi sul rigetto del corrispondente motivo nella precedente pronuncia. Nel merito, la verifica non è lacunosa: la controinteressata aveva indicato, a copertura delle ulteriori ore eventualmente necessarie, non soltanto l’utile ma il risparmio di spesa collegato alla decontribuzione sud di cui all’art. 27 d.l. n. 104 del 2020. L’appello è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni e la parziale integrazione della motivazione di primo grado.
Nota della Redazione
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