Requisiti di gara tra partecipazione ed esecuzione nel nuovo Codice appalti (Cons. Stato n. 4841 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione va ricostruita sulla base della lex specialis, non estendendo per via interpretativa le cause di esclusione oltre i casi tipizzati. Il possesso di un magazzino di stoccaggio e la titolarità delle autorizzazioni sanitarie alla distribuzione e alla produzione di preparazioni galeniche, richiesti dal capitolato ai fini della stipula, non costituiscono requisiti di ammissione alla gara. L’operatore economico aggiudicatario non è tenuto a produrre in proprio i beni oggetto di fornitura, essendo sufficiente che gli stessi siano conformi alle specifiche tecniche e realizzati presso stabilimenti autorizzati. Il segreto industriale e commerciale giustifica l’oscuramento parziale dell’offerta tecnica quando il concorrente non dimostri un interesse prevalente all’accesso integrale.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura aperta bandita da una azienda sanitaria locale per la fornitura di prodotti e servizi di nutrizione artificiale domiciliare. All’esito della gara il lotto secondo viene aggiudicato a una società del settore farmaceutico. La capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento, seconda classificata, impugna dinanzi al TAR Campania l’aggiudicazione e gli atti di gara, lamentando il difetto in capo all’aggiudicataria dei requisiti relativi al magazzino di stoccaggio, all’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso e all’autorizzazione AIFA alla produzione di sacche galeniche, oltre all’illegittimo oscuramento dell’offerta tecnica.
Il Tribunale amministrativo respinge il ricorso con sentenza n. 2016 del 2025, ritenendo i provvedimenti immuni dai vizi denunciati. La società ricorrente propone appello, riproponendo le censure di primo grado in chiave critica della decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato letterale del disciplinare di gara, non impugnato. Il paragrafo 6 individua tassativamente i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale, quest’ultima dimostrata mediante l’esecuzione di forniture analoghe nel triennio. Il paragrafo 16 disciplina invece il contenuto dell’offerta tecnica, mentre il paragrafo 23 prevede che solo l’aggiudicatario depositi, prima o contestualmente alla stipula, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura.
Da qui la conclusione: in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, richiamato dal Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2189 del 2025, l’unico requisito soggettivo di capacità tecnica è la dimostrazione di aver svolto servizi analoghi. La disponibilità del magazzino di stoccaggio e i titoli abilitativi previsti dal d.lgs. n. 219/2006 operano sul piano dell’esecuzione e della stipula, non dell’ammissione. La stazione appaltante conserva il potere-dovere di verificarne il possesso in sede di conclusione del contratto.
Quanto all’autorizzazione AIFA, la Sezione condivide la lettura del primo giudice: il capitolato non impone che l’aggiudicatario produca in proprio i beni, ma solo che li fornisca con le caratteristiche prescritte, prodotti presso uno stabilimento autorizzato. Non sussiste alcun obbligo di ricorrere all’avvalimento. La controinteressata ha documentato la disponibilità di un magazzino conforme e la provenienza delle sacche da stabilimenti di gruppo muniti di idonea autorizzazione.
Il motivo sull’oscuramento dell’offerta tecnica è parimenti respinto. La ricorrente ha potuto articolare le proprie censure sulla base della documentazione ottenuta, senza dimostrare un interesse prevalente all’accesso integrale rispetto all’esigenza di tutela del segreto industriale e commerciale, presidiata dall’art. 35 del Codice. Le parti omesse attengono a protocolli proprietari di gestione della sterilità e dello stoccaggio, espressione del know-how aziendale.
L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese del doppio grado in ragione della particolarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.