Modifica dell’offerta in sede di verifica di anomalia e immodificabilità (TAR Lombardia n. 4396 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il principio di immodificabilità dell’offerta posto dall’art. 101, comma 3, ultima parte, d.lgs. n. 36/2023 impedisce che le voci di costo possano essere rimodulate per “far quadrare i conti”. La riduzione non giustificata delle spese generali e dell’utile d’impresa, con conseguente alterazione della base imponibile delle percentuali dichiarate, integra modifica sostanziale dell’offerta e legittima l’esclusione, anche se l’importo complessivo resta invariato. Le correzioni ammesse dall’art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 riguardano il solo errore materiale, su iniziativa dell’operatore e senza modifica sostanziale. Il concorrente la cui esclusione sia accertata come legittima è privo di legittimazione e di interesse a impugnare l’aggiudicazione per vizi autonomi.

Il Fatto

La stazione appaltante indice una procedura aperta per lavori di adeguamento antincendio, da aggiudicarsi con il criterio del maggior ribasso. La ricorrente presenta un’offerta con ribasso del 35,55%, collocandosi prima in graduatoria, e viene sottoposta a verifica di anomalia. Nel sub-procedimento la società produce tre successivi invii di giustificazioni.

Con provvedimento del 22 ottobre 2025 la stazione appaltante la esclude, ravvisando una rimodulazione delle voci di costo. La ricorrente impugna l’esclusione e, dopo l’aggiudicazione del 10 aprile 2026 alla seconda classificata, propone motivi aggiunti. La domanda cautelare è respinta e la ricorrente rinuncia alla misura in corso di causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato. Prima dell’aggiudicazione il primo graduato non riveste tale qualifica e l’impugnazione dell’esclusione non impone la notifica ad alcun controinteressato, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato sez. V n. 6693 del 2026).

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 sancisce l’immodificabilità dell’offerta a tutela della par condicio e dell’affidabilità del contraente (Cons. Stato sez. V n. 1857 del 2025). La rimodulazione dei costi in sede di verifica è di per sé sufficiente all’esclusione (Cons. Stato sez. V n. 3406 del 2025). Il soccorso istruttorio correttivo è ammesso solo per errori materiali, su iniziativa dell’operatore, senza modifica sostanziale (Cons. Stato sez. V n. 4225 del 2026).

Dalla documentazione emerge che nella prima giustificazione i costi della sicurezza erano stati aggiunti anziché ricompresi nell’offerta, con spese generali di € 400.381,38 e utile di € 156.272,59. Nelle seconde giustificazioni le spese generali scendono a € 221.436,86 e l’utile a € 135.198,00, senza spiegazione. Il Collegio reputa illogico che il dimezzamento delle spese generali lasci invariata l’incidenza percentuale del 13%, ed è la stessa ricorrente ad ammettere un’incidenza del 7,22%. La riduzione appare anche inattendibile per un’impresa con sede in provincia di Cosenza chiamata a eseguire lavori a Milano, senza costi di trasferta.

Quanto alle maggiorazioni per lavoro notturno, il Collegio rileva che esse non sono integrate nel CCNL di default ma vanno calcolate sulle tabelle ministeriali, e non risultano giustificate. Parimenti infondato è il motivo sul difetto di motivazione, essendo il provvedimento analiticamente argomentato. Respinta la domanda risarcitoria, il Collegio esamina i motivi aggiunti: riconosce la legittimazione del concorrente escluso finché l’esclusione non è definitiva, ma dichiara inammissibili per carenza di interesse e legittimazione i motivi autonomi avverso l’aggiudicazione, poiché l’esclusione legittima priva il concorrente di ogni interesse qualificato alla riedizione della gara (Cons. Stato sez. V n. 6530 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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