Esame avvocato, voto numerico sufficiente e criteri di massima (TAR Toscana n. 1879 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime transitorio dell’esame di abilitazione forense, disciplinato dall’art. 49 d.lgs. n. 247/2012, non opera l’obbligo di annotare le osservazioni positive o negative sui singoli punti dell’elaborato previsto dall’art. 46, comma 5. La valutazione espressa con voto numerico, in presenza di criteri di massima predeterminati dalla commissione, contiene in sé la motivazione e soddisfa l’art. 3 legge n. 241/1990. Non è neppure imposta la verbalizzazione dei voti dei singoli commissari, poiché i giudizi individuali sono assorbiti nella decisione collegiale finale. Il sindacato del giudice amministrativo resta ammesso solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o illogicità manifesta rilevabile ictu oculi.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla prova scritta dell’esame di abilitazione forense, sessione 2024, presso la Corte d’Appello di Firenze. Il suo elaborato, corretto dalla sottocommissione n. 5 istituita presso la Corte d’Appello di Catanzaro, riceveva la valutazione di 15/30, insufficiente, con conseguente esclusione dalla prova orale. La non ammissione veniva comunicata mediante pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia in data 9 aprile 2025.
L’interessato impugnava il verbale di correzione del 7 febbraio 2025 e la comunicazione, deducendo violazione dell’art. 46, commi 4 e 5, d.lgs. n. 247/2012, carenza motivazionale e lesione dei principi di trasparenza e del diritto di difesa. Il Ministero della Giustizia si costituiva. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza. La causa giungeva alla pubblica udienza del 29 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due profili connessi: la sufficienza del solo voto numerico e l’assenza dei voti dei singoli commissari. Il punto di partenza è la disciplina transitoria dell’art. 49 d.lgs. n. 247/2012, modificato da ultimo dall’art. 10, comma 2-ter, d.l. n. 202/2024, che differisce di tredici anni l’entrata in vigore delle nuove modalità d’esame. Restano quindi applicabili le norme previgenti alle sessioni del periodo transitorio, compresa quella oggetto di causa.
Da qui una prima conclusione: non sussiste l’obbligo di segmentare il procedimento valutativo. Il voto può formarsi collegialmente, senza esplicitazione dei punteggi individuali. La separata enunciazione assume rilievo di formalità interna ai lavori della commissione, mentre ai fini della pubblicità esterna è sufficiente il voto complessivo finale.
Quanto alla motivazione, la vigenza della disciplina previgente esclude l’obbligo di annotazioni sui singoli punti dell’elaborato. Vale il principio, espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017, secondo cui il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico discrezionale e contiene in sé la motivazione, in relazione ai criteri di massima prefissati. La Corte ne richiama i corollari: l’art. 49 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, e i provvedimenti di non ammissione sono adeguatamente motivati anche con soli voti numerici.
Il Collegio richiama poi Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 1786 del 2025, resa proprio sulla vicenda sottesa alla sentenza citata dal ricorrente, che circoscrive il sindacato di legittimità ai soli vizi di travisamento, violazione procedurale o illogicità manifesta. Sul solco si colloca la propria precedente pronuncia TAR Toscana n. 1148 del 2024.
Il ricorrente non censura i criteri di valutazione fissati dalla Commissione centrale, limitandosi a contestare l’incompletezza del voto. Non è quindi ravvisabile né carenza motivazionale né lesione del diritto di difesa o della trasparenza. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di 2.000,00 euro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.