Ottemperanza e cessazione della materia del contendere dopo l’esecuzione della sentenza (TAR Abruzzo n. 464 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione della sentenza da ottemperare, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Collegio deve comunque esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l’amministrazione ha dato esatta esecuzione al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso, essendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. In tal caso, l’amministrazione va condannata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il docente, già vittorioso nel giudizio di merito, agiva dinanzi al giudice dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello — intervenuta in funzione di giudice del lavoro — che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta Elettronica del Docente per più annualità, per un totale di euro 2.500,00. L’amministrazione si costituiva in giudizio depositando documentazione.
Nelle more del giudizio, con nota del 17 giugno 2026, il ricorrente rappresentava la sopravvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda e invocava la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dal ricorrente era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne conseguiva la declaratoria di cessazione della materia del contendere sull’originaria domanda esecutiva.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la cessazione non esimeva dall’esame del merito del ricorso, necessario ai soli fini della regolazione delle spese. Sul punto, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione da parte dell’amministrazione debitrice.
Il TAR ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione ex art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., accertando il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, nonché il perfezionamento della condizione di procedibilità di cui al d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.
Alla luce della fondatezza del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, tenuto conto del valore della controversia, della natura seriale della questione e della sopravvenuta esecuzione. La distrazione è stata disposta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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