Monetizzazione standard e misure di salvaguardia del PGT adottato (TAR Lombardia n. 1289 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di monetizzazione alternativa alla cessione di aree per servizi ha natura urbanistica e non costituisce contributo di costruzione. Essa incide immediatamente sulle scelte programmatorie del Comune e segue pertanto la disciplina dello strumento urbanistico, anche sotto il profilo delle misure di salvaguardia. Ne consegue che, ove al momento della presentazione della SCIA la variante generale al PGT sia già stata adottata, trova applicazione la relativa previsione in regime di salvaguardia, quantunque il procedimento si concluda con l’efficacia del titolo in epoca successiva. Il richiamo, nell’atto d’obbligo, alla normativa previgente non è di per sé idoneo a escludere l’applicazione della disciplina sopravvenuta, se non se ne dimostra l’effettiva portata.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’atto con cui il Comune ha comunicato l’efficacia della SCIA condizionata presentata ai sensi degli artt. 23 e 23 bis del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui ha quantificato in € 507.666,33 l’importo dovuto a titolo di monetizzazione alternativa alla cessione di aree per servizi e attrezzature.
La società sostiene che, in base alle norme di attuazione del piano dei servizi del PGT del 2012, l’importo corretto sarebbe inferiore di € 55.683,63; in subordine, che il dovuto sarebbe di € 497.619,60, con un’esposizione superiore di € 10.046,73 rispetto a quanto richiesto. Il Comune ha replicato di avere applicato la disposizione dell’art. 11.3 delle norme di attuazione del piano dei servizi del PGT 2019, già adottato alla data di presentazione del titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie: la SCIA alternativa al permesso di costruire è divenuta efficace solo con l’atto impugnato, previa sottoscrizione dell’atto d’obbligo e approvazione del progetto da parte della Commissione paesaggio. Su questa base, la disciplina applicabile ratione temporis è quella vigente a tale data, comprensiva della variante generale del PGT approvata in data 5 febbraio 2020.
Il passaggio decisivo è però un altro: al momento della presentazione della SCIA la variante era stata già adottata. Richiamando il Consiglio di Stato, sentenza n. 1436/2020, il Collegio osserva che la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard attiene al reperimento delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione nella specifica zona di intervento e deve considerare la vicenda edilizia come concretamente manifestatasi. Operano dunque le misure di salvaguardia, finalizzate a evitare la realizzazione immediata di interventi lesivi delle scelte programmatorie del Comune, anche sotto il profilo degli standard.
Il principio è confermato dal richiamo a Cons. Stato, Sez. IV n. 4097/2024, che ribadisce la natura urbanistica dell’istituto della monetizzazione degli standard e la conseguente legittima applicazione delle misure di salvaguardia. Il Collegio distingue così nettamente tra contributo di costruzione e clausola di monetizzazione di standard: solo la seconda, per la sua diretta incidenza urbanistica, segue lo strumento urbanistico e la relativa salvaguardia.
Quanto all’atto d’obbligo, il richiamo in esso contenuto alla normativa previgente non viene ritenuto dirimente: di tali disposizioni non vi è traccia nel ricorso e non è possibile stabilire se riguardino anche la monetizzazione degli oneri. La maggior somma trova quindi giustificazione nell’applicazione della previsione del PGT 2019, che contempla una dotazione del 18 % per il cambio d’uso da terziario a residenza superiore a 250 mq, previsione confermata in sede di approvazione.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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