Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 558 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., è esperibile quando sia accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e la sentenza azionata risulti notificata e divenuta definitiva. Il decorso infruttuoso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 legittima la domanda. Accertata l’omessa esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente propone giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Vercelli che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta docenti, di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024.

La sentenza, non appellata e passata in giudicato, era stata corretta e poi notificata all’Amministrazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce formalmente opponendosi all’accoglimento. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso risultava inoltre infruttuosamente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato.

Ricorrono dunque le condizioni per ordinare al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Questi provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il ricorrente è onerato di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte per la serialità della controversia e per la situazione di difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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