Accesso agli atti del fascicolo di accertamento sanitario del dipendente pubblico (TAR Puglia n. 1001 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio in materia di accesso agli atti, ancorché proposto avverso il provvedimento di diniego, è un giudizio sul rapporto che ha ad oggetto la verifica della sussistenza del titolo all’accesso, il cui accertamento è indipendente dalla correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione. L’interesse alla conoscenza di documenti amministrativi costituisce un bene della vita autonomo, purché l’istanza sia sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, l. n. 241/1990, il criterio principale per individuare l’amministrazione obbligata all’esibizione è quello della formazione del documento, mentre la detenzione stabile assume rilievo solo in via sussidiaria, laddove il documento sia stato successivamente trasmesso. L’amministrazione che detiene il documento solo in via limitata e funzionale, senza aver partecipato alla sua formazione, non è legittimata passiva nel giudizio per l’accesso.
Il Fatto
Una docente a tempo indeterminato veniva sottoposta, su iniziativa dell’Istituto scolastico di appartenenza, a una procedura di accertamento sanitario ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 171/2011. L’interessata formulava istanza di accesso sia nei confronti dell’Istituto scolastico sia dell’INPS, al fine di prendere visione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo a suo carico e della domanda di avvio della procedura, anche per garantire il proprio diritto di difesa.
L’Istituto scolastico negava l’accesso, ritenendo gli atti preordinati a futuri provvedimenti e, come tali, inidonei a integrare la fattispecie di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. L’INPS comunicava solo la giacenza della convocazione a visita medico collegiale, serbando di fatto un silenzio-rigetto. La docente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’accertamento del proprio diritto e la condanna degli enti all’esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato, in via preliminare, l’inammissibilità delle difese contenute nella memoria dell’INPS, in quanto depositate in violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.. Nel merito, ha ricordato che il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto, volto ad accertare la spettanza del diritto, e che il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti solo se sussistono i presupposti, potendosi sostituire all’amministrazione.
La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza ostensiva. L’istanza risultava adeguatamente perimetrata, avendo ad oggetto l’integrale contenuto del fascicolo di accertamento sanitario, ed era sorretta da un interesse concreto e attuale, considerato che la procedura, avviabile solo per rilevanti ipotesi quali assenze per malattia o condizioni che facciano presumere un’inidoneità al servizio, poteva determinare la cessazione del rapporto di lavoro. Tali elementi integravano i presupposti dell’accesso ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) e art. 25, comma 2, l. n. 241/1990.
Quanto all’individuazione dell’amministrazione obbligata, il Collegio ha richiamato il principio per cui il criterio della formazione del documento è quello principale e generale, mentre la detenzione stabile ha rilievo solo in via sussidiaria, quando l’istanza sia rivolta all’amministrazione che detiene stabilmente l’atto dopo la sua trasmissione. Nel caso di specie, l’Istituto scolastico aveva formato la documentazione e ne era l’attuale detentore stabile: la domanda è stata quindi accolta nei suoi confronti. L’INPS, pur avendo ricevuto in parte la documentazione per lo svolgimento della visita sanitaria, non aveva partecipato alla sua formazione e ne aveva una detenzione limitata e funzionale, difettando del carattere di stabilità richiesto dall’art. 25 l. n. 241/1990: la domanda nei suoi confronti è stata respinta.
Il ricorso è stato accolto parzialmente, con annullamento del diniego opposto dall’Istituto scolastico e condanna dello stesso a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copia nel termine di trenta giorni.
Nota della Redazione
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