Obblighi di monitoraggio ambientale a carico del responsabile della contaminazione (TAR Lombardia n. 224 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto individuato quale responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006 è tenuto, in forza del provvedimento che tale responsabilità accerta e in virtù del giudicato formatosi sulla sua legittimità, a eseguire le attività di monitoraggio dell’aria e dei gas interstiziali funzionali alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito contaminato. La pubblica amministrazione non è obbligata ad accogliere la proposta del responsabile di eseguire le medesime attività su base volontaristica, poiché la normativa di settore configura prevenzione, messa in sicurezza e bonifica come obblighi tipici e non come prestazioni facoltative. La scelta dell’ordine degli step del protocollo di monitoraggio rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non è sindacabile ove scientificamente attendibile e congruamente motivata. Gli esiti delle indagini successivamente svolte non incidono sulla legittimità degli atti impugnati, che va valutata con riferimento alle circostanze di fatto e all’apparato motivazionale esistenti al momento della loro adozione, trattandosi di provvedimenti di natura precauzionale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto ricompreso nel Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico“. A seguito di campagne di caratterizzazione condotte lungo via Brennero, la Provincia la individuò nel 2012 quale responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e della presenza in falda di prodotto in fase separata, con ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006. L’impugnazione di quel provvedimento fu respinta dal TAR e la sentenza confermata in appello.
Il Comune, per rendere percorribile in sicurezza la via, realizzò una pista ciclopedonale. Il Ministero, dopo una conferenza di servizi, chiese alla società di eseguire il monitoraggio dell’aria e dei gas interstiziali in qualità di responsabile della contaminazione. La società impugnò le intimazioni; il TAR, in sede cautelare, dispose un riesame per il mancato coinvolgimento procedimentale. Esaurito il nuovo procedimento, il Ministero adottò un ulteriore provvedimento che confermò gli obblighi di rimozione del surnatante e di monitoraggio, avverso il quale la società propose motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL e della società affidataria dei lavori, estranee all’individuazione del soggetto onerato del monitoraggio. Ha poi dichiarato improcedibile il ricorso principale, superato dal nuovo provvedimento adottato dopo il riesame.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha respinto la tesi secondo cui il Ministero avrebbe agito al solo scopo di difendere i propri atti: l’amministrazione ha acquisito i pareri degli enti tecnici, li ha trasmessi alla società, ha valutato le osservazioni e ha consentito lo svolgimento di una riunione. Il quadro istruttorio non è rimasto immutato, essendo emerso un peggioramento dello stato ambientale rispetto al 2016.
Quanto alla responsabilità, il TAR ha ribadito che l’accertamento del 2012 comprende l’intera area di via Brennero nel tratto che corre lungo lo stabilimento, e non solo la porzione interclusa tra gli impianti. La nota provinciale del 2020, inviata via PEC alla società e impugnata solo nel 2022, è stata tardivamente contestata e l’atto è divenuto inoppugnabile. Il fine ambientale perseguito dal Ministero è distinto dall’interesse comunale alla fruibilità della pista e non può essere confuso con esso.
Il Collegio ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla mancata accettazione della disponibilità volontaria: la responsabilità era acclarata da dieci anni e gli obblighi di prevenzione e bonifica sono tipici. La scelta dell’ordine degli step rientra nella discrezionalità tecnica, supportata da ARPA e ISPRA, senza che la società abbia dimostrato l’erroneità o l’illogicità della scelta.
Infine, gli esiti del primo step del monitoraggio, invocati dalla società per sostenere l’attribuzione dei rischi ad altre fonti, sono stati giudicati irrilevanti: la legittimità degli atti precauzionali si valuta con riferimento al momento della loro adozione, e il fatto che le indagini abbiano poi escluso rischi non elide l’obbligo di eseguirle in capo a chi ha cagionato la contaminazione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato rigettato, con condanna alle spese in favore dell’INAIL e della società affidataria e compensazione con le altre parti.
Nota della Redazione
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