Revoca aiuti PAC e recupero: legittimo il sopralluogo e la riclassificazione retroattiva (TAR Lombardia n. 225 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti PAC l’attività dell’AGEA e degli Organismi Pagatori ha natura regolatoria, cosicché la revoca degli aiuti presuppone la perdita di eleggibilità delle superfici per le campagne di riferimento e radica la giurisdizione amministrativa. L’accertamento della non idoneità al pascolamento compiuto mediante verifica amministrativa di discrezionalità tecnica prevale sulle classificazioni cartografiche, che sono cedevoli rispetto al concreto stato dei luoghi. La riclassificazione opera retroattivamente, poiché l’inidoneità originaria impedisce di consolidare diritti all’aiuto attivati su un presupposto inesistente: non sorge alcun affidamento tutelabile e non è praticabile la compensazione con altre superfici. L’iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti è legittima anche prima dell’accertamento giurisdizionale definitivo.

Il Fatto

L’azienda agricola ricorrente esercita attività di pascolamento di bovini, ovini e caprini. Dal 2016 presenta le domande uniche per il pagamento di base collegato ai diritti all’aiuto, costituendo il proprio portafoglio titoli e abbinandoli alle superfici detenute, tra cui un pascolo sito in altra Regione. I pagamenti erano erogati dall’Organismo Pagatore regionale.

A seguito di una verifica in campo, recepita nel sistema informativo geografico, l’AGEA ha riclassificato le superfici come non idonee agli usi agricoli. L’Organismo Pagatore ha quindi rivisto i calcoli di ammissibilità per le campagne 2016, 2017 e 2018 e disposto il recupero dei pagamenti erogati. L’AGEA ha inoltre cancellato dal portafoglio una parte dei titoli, riversandoli nella riserva nazionale. La ricorrente ha impugnato sia la cancellazione dei titoli, con domanda risarcitoria, sia i provvedimenti di riclassificazione e recupero.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la giurisdizione. La difesa delle amministrazioni sostiene la competenza del giudice ordinario, sul presupposto che si tratti di ordinaria revoca di contributi. La tesi è respinta: negli aiuti PAC non vengono in rilievo singoli finanziamenti, ma norme europee che integrano il reddito in cambio di comportamenti orientati a obiettivi di interesse pubblico. L’attività degli organismi competenti è quindi regolatoria in ogni sua fase, e l’agricoltore acquisisce uno status costantemente soggetto a verifica. Ne deriva la giurisdizione amministrativa; la competenza territoriale spetta al TAR di Brescia, luogo in cui si concentrano gli effetti dei provvedimenti.

Nel merito, i provvedimenti di cancellazione dei titoli sono ritenuti consequenziali alla riclassificazione delle superfici e non presentano vizi propri. La mancata attivazione dei diritti è accertata correttamente su base biennale ai sensi dell’art. 31 par. 1-b del Reg. CE n. 1307/2013, e la scelta dei titoli da restituire è avvenuta dando precedenza a quelli di valore più basso.

Quanto alla verifica in campo, il Collegio esclude che l’origine penale dell’accertamento ne infici la validità in sede amministrativa: il controllo è stato svolto mediante accertamenti caratterizzati da discrezionalità tecnica, il cui esito è utilizzabile indipendentemente dagli sviluppi del procedimento penale. La mancanza di contraddittorio in quella fase è giustificata dal contesto investigativo, essendo stata poi assicurata l’interlocuzione nella successiva procedura amministrativa. Gli elementi di segno opposto allegati dalla ricorrente non raggiungono un grado di precisione tale da prevalere sul verbale del sopralluogo, che descrive analiticamente le superfici.

Il Tribunale nega poi il rilievo dell’originaria accettazione dei dati da parte del sistema informativo: le classificazioni cartografiche sono cedevoli rispetto al concreto accertamento del terreno, sicché non si è consolidato alcun affidamento tutelabile ai sensi dell’art. 7 par. 3 del Reg. CE n. 809/2014. La riclassificazione è necessariamente retroattiva, perché lo stato dei luoghi non consentiva in passato alcun effettivo pascolamento. La procedura di aggiornamento grafico periodico non può sanare l’ineleggibilità originaria. Parimenti impraticabile è la compensazione con altre superfici, che si tradurrebbe in una sanatoria mediante attivazione retroattiva dei diritti.

Infine, è ritenuta legittima l’iscrizione delle somme nel Registro Nazionale dei Debiti ex art. 8-ter del d.l. n. 5/2009 anche prima dell’accertamento definitivo del debito, essendo sufficiente la definizione della procedura amministrativa. I ricorsi riuniti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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