Ingiusta detenzione: necessaria sinergia causale tra colpa grave e misura cautelare (Cass. pen. Sez. IV n. 2040 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione, dopo aver accertato la condotta gravemente colposa del richiedente ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi a dichiararla ostativa al diritto all’indennizzo, ma deve motivare, con valutazione ex ante, il collegamento sinergico tra quella condotta e l’applicazione o il mantenimento della misura cautelare. La colpa grave rileva solo se si è posta come fattore condizionante, anche in concorso con l’errore dell’autorità procedente, della falsa apparenza di fondatezza delle accuse. Il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio non è fatto indifferente e può integrare la condizione ostativa, purché se ne dimostri la incidenza causale sul provvedimento restrittivo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare dal 19 giugno 2019 al 22 ottobre 2020, quando era stato rimesso in libertà e assolto con sentenza del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2021. La misura era stata disposta per gravi indizi di concorso nella detenzione di un’arma, in una estorsione e in una rapina, consumate con metodo mafioso ai danni di un inquilino.
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 27 febbraio 2024, aveva rigettato la domanda di riparazione, ravvisando la colpa grave del richiedente: i precedenti specifici, la condotta ambigua nella vicenda della locazione di immobili privi dei requisiti di legge e le dichiarazioni mendaci rese in interrogatorio avevano colpevolmente indotto l’autorità giudiziaria a intervenire. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza di legge e vizio della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura dell’ingiustizia sostanziale: spetta al giudice della riparazione valutare se l’imputato, con condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria sulla sussistenza dei presupposti della misura. La connotazione solidaristica dell’istituto va contemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati.
Richiamando le Sezioni Unite n. 43 del 1995 e n. 34559 del 2002, la Corte ribadisce che il giudice della riparazione compie una autonoma valutazione delle risultanze, diversa da quella del giudice penale: non stabilisce se i fatti costituiscano reato, ma se si siano posti come fattore condizionante della detenzione. La verifica è ex ante, ricalca quella eseguita al momento del provvedimento restrittivo e accerta se dal quadro indiziario emergesse l’apparenza di fondatezza delle accuse e se a questa abbiano contribuito comportamenti processuali o extraprocessuali dell’indagato (Sez. Un. n. 32383 del 2010).
Nel caso concreto la Corte distrettuale ha indicato due profili rilevanti: uno precedente e uno successivo al provvedimento. Quanto al primo, il richiedente, gravato da precedenti specifici, aveva la disponibilità di fatto di immobili non censiti e privi di abitabilità, per uno dei quali aveva richiesto un anticipo in contanti. Quanto al secondo, le dichiarazioni rese in interrogatorio erano state ritenute false, e la Corte ha confermato che il mendacio non è condotta assimilabile al silenzio difensivo, conservando rilievo anche dopo la riforma dell’art. 314 cod. proc. pen. a opera del d.lgs. n. 188/2021 (Sez. Un. n. 51779 del 2013).
Il ricorso è però fondato sul diverso profilo della causalità. L’ordinanza impugnata non ha spiegato, se non in modo assertivo, in che termini la condotta gravemente colposa si sia posta in sinergia con l’applicazione e il mantenimento della misura. La Corte territoriale avrebbe dovuto verificare, con giudizio ex ante, se quella condotta abbia ingenerato, pur in presenza dell’errore dell’autorità, la falsa apparenza della configurabilità del reato. Solo così si evita di attribuire valenza preclusiva a condotte che non hanno influito sul momento cautelare. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, anche per la regolamentazione delle spese.
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Nota della Redazione
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