Motivazione del provvedimento e aiuti di Stato: illegittimo il dimezzamento senza specificazione (Cons. Stato n. 4694 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che ammette al finanziamento un progetto solo entro il 50 per cento dei costi ammissibili, sul presupposto della configurabilità di un aiuto di Stato, è affetto da difetto di motivazione quando omette di indicare le ragioni specifiche della qualificazione e di esplicitare per quale motivo non sussista alcuno dei requisiti di non aiuto previsti dall’invito. La motivazione del provvedimento amministrativo, quale presidio di legalità sostanziale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, non è soggetta a un onere “attenuato” nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non può essere integrata in sede giudiziale mediante atti processuali o scritti difensivi. In presenza di dati non del tutto chiari, l’Amministrazione ha il dovere, e non la mera facoltà, di attivare il soccorso istruttorio prima di assumere determinazioni sfavorevoli all’istante.

Il Fatto

La capofila di un raggruppamento universitario partecipava a un avviso pubblico per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno, presentando una proposta progettuale di riqualificazione di un’area urbana. Dopo lo scorrimento della graduatoria, l’Amministrazione ammetteva il progetto al finanziamento per una somma pari alla metà di quella richiesta, applicando il punto 6.4 dell’invito, che riconduceva l’intervento alla disciplina degli aiuti di Stato.

L’Università contestava la decisione e proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendo il difetto di motivazione del provvedimento. Nelle more del giudizio l’Amministrazione dapprima riconosceva la natura di “non aiuto di Stato” del progetto, poi annullava in autotutela tale decreto, facendo permanere la qualificazione sfavorevole. Il TAR accoglieva ricorso e motivi aggiunti; da qui l’appello delle Amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il primo motivo, con cui si assumeva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria. L’originaria ricorrente non ha mai contestato la propria posizione in graduatoria, ma solo la decisione di finanziare il progetto entro il limite della metà dei costi ammissibili. Mancava dunque il presupposto dell’interesse a impugnare l’elenco dei beneficiari.

Quanto alla natura dell’atto, i giudici rilevano che il provvedimento del 19 settembre 2022 non è una semplice informativa. Esso esprime una volontà imperativa dell’Amministrazione, nega il finanziamento per la parte eccedente, fissa condizioni precise e prevede che l’omesso riscontro costituisca rifiuto definitivo con scorrimento della graduatoria. Sussiste quindi l’essenza del provvedimento amministrativo impugnabile, ovvero l’incidenza unilaterale nella sfera giuridica del destinatario.

La tesi dell’onere motivazionale attenuato, invocata sul presupposto della giurisdizione esclusiva, è respinta perché priva di base normativa. La Sez. IV n. 1023 del 1° febbraio 2024 conferma che il difetto o l’inadeguatezza della motivazione non si assimilano alla mera violazione di norme procedimentali, né il giudice può supplirvi fuori dalla giurisdizione di merito.

Nel merito, il difetto di motivazione è effettivo. Il provvedimento non indica perché non sia stato ritenuto sussistente alcuno dei profili del punto 5.3 dell’invito, atti a escludere l’aiuto di Stato. I concorrenti non erano tenuti ad allegare dichiarazioni specifiche sul punto, e l’attività economica di per sé non equivale a qualificare il finanziamento come aiuto. Il difetto è assorbente e preclude l’esame del terzo motivo, per il divieto di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, c.p.a.; irrilevante l’integrazione postuma in giudizio e non dirimente il parere della Commissione europea, come già affermato dalla Sez. IV n. 5838 del 2024.

Il Collegio conferma anche il giudizio sulla condotta contraddittoria dell’Amministrazione, che ha annullato il proprio decreto di riesame senza specificare le ragioni dell’erroneità della valutazione. Infine, in caso di dubbi sui parametri del punto 5.3, sussisteva il dovere di attivare il soccorso istruttorio previsto dall’art. 10.3 dell’invito, secondo l’orientamento delle Sez. IV n. 106 e n. 107 dell’8 gennaio 2025. L’appello è respinto, con condanna delle Amministrazioni alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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