Vizio di motivazione apparente nella qualificazione del beneficiario effettivo delle royalties (Cass. civ. Sez. 5 n. 667 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione apparente la sentenza di merito che si limiti ad affermare apoditticamente la sussistenza dei requisiti del beneficiario effettivo di canoni di royalties, senza indicare specificamente la documentazione esaminata e senza esplicitare le ragioni per cui ritiene priva di pregio la contestazione del valore probatorio delle relazioni delle società di revisione. Il giudice d’appello, inoltre, non può respingere nel merito il motivo di gravame con cui l’Ufficio deduce l’erronea integrale annullamento dell’avviso di accertamento, pur avendo dato atto della parziale definizione di uno dei rilievi in sede di adesione, dovendo invece pronunciarsi sulla sussistenza dell’interesse ad impugnare.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016, con cui recuperava la differenza tra la ritenuta del 30%, prevista dall’art. 25, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, e quella dell’8% applicata dalla società sulle royalties corrisposte alla partecipante statunitense, in applicazione dell’art. 12 della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni. La società impugnava l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso; l’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia denunciava la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice di merito ometta di esplicitare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, pur qualificando la società statunitense come beneficiario effettivo delle royalties sulla base del Commentario OCSE, non aveva fatto alcun riferimento specifico alla documentazione esaminata e non aveva spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto “priva di pregio” la doglianza dell’Ufficio sul valore probatorio delle relazioni delle società di revisione, integrando così il vizio denunciato.
La Corte ha inoltre accolto il terzo motivo, con cui l’Agenzia censurava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 e 132 c.p.c., avendo la Corte di merito respinto nel merito il motivo d’appello relativo alla mancata considerazione della parziale definizione di uno dei rilievi in sede di adesione, pur dando atto di tale circostanza. Il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare la censura con cui l’Ufficio denunciava l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento, senza tener conto della parte già definita.
Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. in ordine alla corretta individuazione del beneficiario effettivo e alla verosimile retrocessione delle royalties, è stato dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
In accoglimento del primo e terzo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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